08-09 CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

08-09 CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
8 Settembre 2022 Francesco Ciano
CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA: COME FUNZIONA, COME FARE DOMANDA

La violenza di genere è un fenomeno molto diffuso da nord a sud dell’Italia e spesso sommerso. Assume diverse forme più o meno gravi, dalla violenza fisica a quella psicologica, sessuale, economica, dallo stalking all’omicidio (femminicidio).

Negli ultimi anni, è fortemente cresciuta l’attenzione per questo fenomeno tanto che il legislatore, con il D.Lgs. n. 80/2015, ha introdotto “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro”. All’art. 24 di questo decreto legislativo ha stabilito una particolare e importante normativa sul congedo per le donne vittime di violenza, ovvero un periodo di assenza retribuita riservato alle lavoratrici inserite in un percorso di protezione per la minaccia di violenza di genere.

In sostanza, con questa norma, la lavoratrice dipendente (del settore pubblico o privato) inserita nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune di residenza oppure dai centri antiviolenza o da case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi legati al percorso di protezione per massimo 3 mesi.

Con la legge di Bilancio 2017, il congedo è stato esteso alle lavoratrici autonome e, l’anno seguente, alle lavoratrici domestiche.

Come funziona il congedo donne vittime di violenza? Quali lavoratrici, in particolare, possono fruire dell’assenza retribuita? Quanto dura il congedo e come viene erogato? Come farne richiesta?

 

CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA: A CHI SPETTA

Possono beneficiare del congedo per donne vittime di violenza le lavoratrici:

  • Dipendenti (settore pubblico e privato);
  • Autonome;
  • Addette a servizi familiari e domestici (baby-sitter, colf, badanti);
  • Impiegate, apprendiste, operaie e dirigenti con contratto di lavoro che risulti in corso all’inizio del congedo;
  • Agricole a tempo determinato o indeterminato;
  • Iscritte alla Gestione Separata dell’Inps.

Il congedo è riservato a lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti:

  • Rapporto di lavoro in corso con obbligo di svolgere l’attività lavorativa;
  • Inserimento nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, case rifugio o centri antiviolenza.

Non è fruibile né indennizzabile nei giorni che non prevedono l’obbligo di svolgere il lavoro (giorni festivi, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale, periodi di sospensione dell’attività o di aspettativa).

 

COME FUNZIONA IL CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Le lavoratrici in possesso dei requisiti necessari possono beneficiare dell’assenza retribuita per un periodo di massimo 3 mesi (90 giorni effettivi) entro 3 anni dalla data in cui è stato avviato il percorso di protezione certificato.

La fruizione del congedo può essere oraria o giornaliera: la scelta tra le due modalità viene stabilita dai contratti nazionali di categoria. In mancanza di una regolamentazione nel Ccnl, la lavoratrice dipendente può scegliere liberamente.

La fruizione oraria del congedo permette alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario giornaliero medio contrattuale relativo al periodo di paga mensile o quadrisettimanale precedente a quello dell’inizio del congedo.

Un’ulteriore norma prevede che i congedi per le donne vittime di violenza siano cumulabili con l’aspettativa per motivi personali e familiari per altri 30 giorni.

 

EROGAZIONE DEL CONGEDO: COME VIENE PAGATO

L’indennità prevista per le giornate di congedo da pagare alle lavoratrici è pari al 100% dell’ultima retribuzione percepita. Quest’ultima viene calcolata in riferimento alle voci fisse della retribuzione media giornaliera relativa al periodo di paga mensile o quadrisettimanale immediatamente anteriore a quello di avvio del congedo.

In caso di fruizione oraria del congedo, l’indennità verrà erogata in misura pari alla metà della suddetta indennità giornaliera.

Il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS con accredito su conto corrente bancario/postale o con bonifico postale alle seguenti lavoratrici:

  • Stagionali;
  • Dello spettacolo (a termine o saltuarie);
  • Colf, baby-sitter e badanti;
  • Operaie agricole (a meno che il datore di lavoro non anticipi l’indennità alle operaie con contratto a tempo indeterminato).

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata spetta soltanto la sospensione del rapporto di collaborazione a cui, però, non corrisponde nessun diritto all’erogazione dell’indennità.

 

COME RICHIEDERE IL CONGEDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La domanda per ottenere il congedo per le donne vittime di violenza si può presentare online collegandosi al sito web dell’Inps e fruendo del servizio dedicato che presenta un menù con le seguenti sezioni:

  • Informazioni, in cui viene descritta la prestazione;
  • Manuale, dove poter consultare e scaricare i manuali d’uso per l’acquisizione della domanda;
  • Acquisizione domanda, dove poter compilare ed inviare la richiesta;
  • Annullamento domande, per eliminare la richiesta inserita e non ancora protocollata;
  • Consultazione domande, per controllare le richieste inserite e inviate all’Inps.

Chi non ha la possibilità di collegarsi al sito Inps, può fare domanda tramite:

  • Patronato e intermediari dell’Inps (servizi telematici);
  • Contact center chiamando al numero verde 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile).

La certificazione che attesta l’inserimento nel percorso presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio va consegnata in busta chiusa alla sede competente per territorio indicando il numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015”.

Il provvedimento viene solitamente emanato entro 30 giorni.

L’interessata dovrà avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, comunicargli le date di inizio e fine del congedo e consegnargli la certificazione del periodo di protezione.

FRANCESCO CIANO

 

 

 

 

Francesco CIANO

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