DIFENDERSI DAGLI ATTI PERSECUTORI: LA GUIDA

DIFENDERSI DAGLI ATTI PERSECUTORI: LA GUIDA
25 Novembre 2019 Francesco Ciano
DENUNCIA PER STALKING: GUIDA SU COME DIFENDERSI DAGLI ATTI PERSECUTORI

DENUNCIA PER STALKING: GUIDA SU COME DIFENDERSI DAGLI ATTI PERSECUTORI

Il reato di atti persecutori non va confuso con il corteggiamento particolarmente fastidioso e insistente, la molestia o la minaccia. E’ qualcosa di più grave. Per capire se ne sei vittima ti spieghiamo come riconoscerlo e come fare denuncia per stalking.

L’art. 612-bis della legge 38/2009 stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Il Codice Rosso ha inasprito le pene per il reato di stalking: passano da un minimo di 5 mesi ed un massimo di 5 anni di carcere ad un minimo di un anno ed un massimo di 6 anni e 6 mesi.

Gli atti persecutori, quindi, devono necessariamente provocare nella vittima un grave e perdurante stato d’ansia o paura al punto tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto.

Lo stalking esaspera in modo grave la vittima fino a spingerla a modificare il proprio stile di vita. Alcune vittime tentano, addirittura, il suicidio. Alcuni stalker si spingono oltre la persecuzione fino a commettere gesti estremi (femminicidio).

Reagisci al terrorismo psicologico voluto dallo stalker, non lasciare che calpesti la tua volontà, quella di vivere una vita normale.

Oggi, il Codice Rosso consente di intervenire tempestivamente a tutela della vittima.

Non perdere tempo e non lasciarti intimorire. Denuncia subito.

Scopri come fare e cosa succede dopo la denuncia/querela.

DENUNCIA PER STALKING: BASTA UNA CONDOTTA MOLESTA RIPETUTA DUE VOLTE

La sentenza n. 6417/2010 confermata dalla sentenza dell’8 maggio 2017 della Corte di Cassazione ha stabilito che, per individuare il reato di stalking, è sufficiente che la condotta molesta si ripeta anche solo due volte (2 episodi di pedinamento, minacce o altre condotte moleste). L’importante è che tali condotte provochino nella vittima un perdurante stato di ansia o paura, timore per la propria o altrui incolumità, modifiche delle abitudini di vita.

Più di recente, la sentenza n.61 del 2 gennaio 2019 della Corte di Cassazione ha stabilito che, per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima e imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una sola telefonata dal tono minaccioso in grado di destabilizzare l’equilibrio psichico della vittima e modificare le sue abitudini di vita.

QUALI COMPORTAMENTI PREVEDE IL REATO DI STALKING

Nell’80% dei casi, lo stalker è un uomo, quasi sempre un ex partner ma anche un amico, collega di lavoro, vicino di casa.

All’atto pratico, lo stalking comprende:

  • Pedinamenti;
  • Minacce;
  • Inseguimenti;
  • E-mail, messaggi (talvolta offensivi) e telefonate continue di giorno e di notte;
  • Controlli;
  • Ricatti;
  • Molestie;
  • Visite ripetute a casa o al lavoro;
  • Vari atti lesivi (anche danni all’auto o ad oggetti di valore della vittima);
  • Pressing psicologico;
  • Aggressioni verbali e fisiche.

Tutte condotte reiterate nel tempo.

Sono tante le conseguenze psicologiche subite dalle vittime di stalking, talvolta anche gravi come disturbi post-traumatici da stress.

L’avvocato è sempre gratis per le vittime di violenza di genere, stalking, violenza sessuale: la legge stabilisce il gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito percepito.

La violenza psicologica rientra nei delitti di minaccia, stalking, maltrattamenti in famiglia o violenza privata. Può essere provata grazie a testimoni, registrazioni di chiamate o sms, foto, registrazioni audio-video e viene punita dalla legge.

Non farti prendere dal panico e non vergognarti. Denuncia chi ti fa del male senza più rimandare.

QUERELA PER STALKING O ESPOSTO AL QUESTORE

La vittima di stalking ha due chance per tutelarsi dal suo aguzzino rivolgendosi alle autorità:

  • Presentare un esposto al Questore per richiedere l’ammonimento dello stalker;
  • Sporgere querela entro 6 mesi dall’ultimo episodio di stalking subito.

L’art. 8 della legge 38/2009 consente alla vittima di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza richiedendo al Questore l’ammonimento dello stalker. L’esposto al Questore serve ad avviare un vero e proprio procedimento penale senza sporgere formale denuncia o querela.

Il Questore, dopo aver assunto le informazioni ed aver ritenuto fondata l’istanza, provvede ad ammonire oralmente il soggetto. Lo invita a tenere una condotta conforme alla legge e redige un processo verbale da rilasciare sia alla vittima sia al soggetto ammonito.

In questo contesto, il Questore valuterà anche l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

L’ammonimento è un ultimatum per lo stalker: se continuerà a perseguitare verrà processato direttamente senza bisogno di una querela. Con lo stalker già ammonito si procede d’ufficio e, in caso di condanna, la pena a carico del persecutore già avvertito aumenterà.

Se la vittima preferisce denunciare direttamente, dovrà rivolgersi alle Forze dell’Ordine senza presentare un esposto al Questore sporgendo querela. In questo caso, la legge n.69 del 19 luglio 2019 (Codice Rosso) in vigore dal 9 agosto scorso, prevede tempi di intervento rapidi.

Le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, ecc.) che hanno ricevuto la segnalazione devono darne notizia immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale.

Il pm dovrà ascoltare la vittima querelante o chi ha presentato denuncia entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Parallelamente, la Polizia Giudiziaria compirà senza ritardo gli atti di indagine delegati dal pm rendendo disponibile subito la documentazione dell’attività svolta.

MINACCE DI MORTE E AGGRAVANTI

Il termine dei 3 giorni non viene applicato in caso di indagini riservate o che riguardano minori nell’interesse della vittima.

Se si ricevono minacce di morte, il reato è sempre procedibile d’ufficio: rappresenta un fatto particolarmente grave.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui le vittime siano minori o persone con disabilità, oppure se il reato di stalking è collegato ad un altro delitto.

La pena aumenta in presenza delle seguenti aggravanti:

  • Lo stalker è il coniuge, anche se divorziato o separato;
  • La condotta illecita si manifesta attraverso strumenti informatici o telematici;
  • Il reato viene commesso a danno di minori, donne in gravidanza o persone disabili.

CHE DIFFERENZA C’È TRA QUERELA E DENUNCIA

Querela e denuncia servono a comunicare un reato alle Forze dell’Ordine per avviare indagini preliminari ma non sono la stessa cosa.

Può fare querela soltanto la persona offesa, mentre la denuncia può essere presentata da chiunque voglia segnalare un reato di cui è a conoscenza.

Oltretutto, querela e denuncia si riferiscono a fattispecie diverse di delitti.

La denuncia subentra in tutti quei casi di reati considerati più gravi e procedibili d’ufficio, senza l’iniziativa della persona offesa. Tra i vari reati di questo tipo, ritroviamo: maltrattamenti in famiglia, minaccia grave (anche con uso di armi), lesioni personali gravi o gravissime, violenza privata, violenza sessuale o stalking ai danni di minori o soggetti con disabilità, omicidio, estorsione, furto a mano armata.

A differenza della querela, la denuncia è un atto unilaterale: può essere presentata da chiunque sia venuto a conoscenza di una notizia di reato.

La querela è, invece, riferita a reati come minaccia, percosse e lesioni personali lievi, molestia, stalking e violenza sessuale (escludendo minori e persone incapaci), furto semplice. In casi come questi, senza la volontà espressa dalla vittima, il pm e la Polizia Giudiziaria non avvieranno le indagini.

Con la querela la parte offesa manifesta la volontà di procedere penalmente, mentre la denuncia serve a segnalare, mettere a conoscenza le autorità di un fatto di cui si ha notizia.

La querela è sempre facoltativa, mentre la denuncia lo è soltanto in certi casi. La legge stabilisce che il cittadino che ha avuto notizia di un delitto che prevede l’ergastolo e non ne fa subito denuncia all’autorità (art. 361) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro.

MISURE CAUTELARI E DIVIETO DI AVVICINAMENTO COME REATO AUTONOMO

Il fenomeno dello stalking è in crescita anche grazie alla diffusione ed all’utilizzo di nuove tecnologie che rendono più agevole spiare e controllare la vita altrui.

I fatti di cronaca confermano ogni giorno che spesso la denuncia per stalking non basta per fermare il persecutore.

Per tale motivo, la legge prevede misure cautelari a tutela della vittima in attesa del processo:

  • allontanamento d’urgenza dalla casa familiare se lo stalker convive con la vittima;
  • divieto di avvicinarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (casa, lavoro, palestra, ecc.);
  • divieto di comunicare con la persona offesa tramite qualsiasi mezzo;
  • arresto in flagranza di reato da parte degli agenti della Polizia Giudiziaria se lo stalker viene colto sul fatto.

L’altra grande novità del Codice Rosso riguarda il divieto di avvicinamento.

Dopo la denuncia, il pm chiede al giudice di emettere un provvedimento che vieta allo stalker di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Ieri, se lo stalker trasgrediva al divieto di avvicinamento, rischiava al massimo gli arresti domiciliari.

Oggi, violare il divieto di avvicinamento (come pure allontanarsi dalla casa familiare) costituisce un reato autonomo, a sé stante. Un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Può, quindi, essere processato per un nuovo reato.

PERCHÉ IL CODICE ROSSO FAVORISCE LA DENUNCIA PER STALKING E VIOLENZA DI GENERE

Dal 9 agosto scorso, è entrata in vigore la legge Codice Rosso. Prevede una corsia preferenziale, un iter velocizzato per le denunce e le indagini associate a reati sessuali, stalking, maltrattamenti, violenza domestica. La comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta. Il pm, nell’arco di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni mentre la Polizia deve agire senza ritardo per eseguire gli atti del pubblico ministero.

I tempi per denunciare una violenza sessuale subita si allungano da 6 a 12 mesi.

Le pene sono state inasprite: per lo stalking passano da un minimo di 5 mesi ed un massimo di 5 anni di carcere ad un minimo di un anno ed un massimo di 6 anni e 6 mesi, mentre per i maltrattamenti in famiglia da 3 a 7 anni. Si applicano le norme antimafia con possibilità di attivare misure cautelari di prevenzione.

In caso di procedimenti civili di separazione o cause relative all’affidamento in corso, il giudice penale deve trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei provvedimenti adottati (misure cautelari, conclusione delle indagini preliminari, archiviazione, sentenza) per il procedimento penale riferito a un delitto di violenza domestica o di genere.

La vittima deve essere informata rapidamente, a scopo di tutela, sull’adozione di provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione, al pari del divieto di avvicinamento, allontanamento dalla casa familiare, revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell’indagato.

STALKING E VIOLENZA SESSUALE: REATI CHE NON SI CANCELLANO

La vittima che denuncia per stalking lo fa per tutelarsi da una persona che sta commettendo un reato ai suoi danni.

Lo stalking, come la violenza sessuale, è un reato che non si cancella neanche se la vittima vuole riallacciare la relazione col suo aguzzino.

In pratica, il ‘ripensamento’ della vittima che denuncia non evita all’indagato il carcere. L’ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezione III – sentenza 21 agosto 2019 n. 36307.

Reati come lo stalking e la violenza sessuale devono essere perseguiti e puniti al di là del fatto che la vittima voglia o meno riprendere la relazione con lo stalker. Non si tratta soltanto di un’offesa alla singola vittima ma a tutte le vittime, alle donne in primis, al loro diritto di dire NO a persecuzione, violenza, maltrattamento, minacce, prevaricazione, discriminazione di genere.

La volontà della vittima di rimettere la querela non fa venir meno l’esigenza del carcere cautelare del persecutore violento (anche per tutelare altre potenziali vittime dello stalker stesso).

Il termine ‘esigenza’ è associato al rischio di reiterazione del reato.

In caso di aggressione o minacce in casa, lancia l’allarme vocale STOP STALKING.

Basta pronunciare una parola o una frase per far scattare la richiesta di aiuto

che raggiunge immediatamente le Forze dell’Ordine, parenti o amici.

Per sapere come funziona, contattaci.

 

0 Commenti

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*