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DONNE VITTIME DI VIOLENZA ASSUNZIONE CON SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE COOP SOCIALI
Il Decreto Ristori ha confermato la possibilità per le cooperative sociali di fruire degli sgravi contributivi sulle assunzioni di donne vittime di violenza. L’ha annunciato l’Inps con la circolare n. 133 del 10 settembre 2021 con cui dà istruzioni e indicazioni operative per l’accesso all’incentivo.
Tale misura è stata istituita dalla Legge n. 205/2017. L’art. 12, co. 16-bis del DL n. 137/2020 (convertito con legge n. 176/2020) ha esteso l’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 a tutte le nuove assunzioni di donne vittime di violenza da parte di coop sociali con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2021. Per questa misura sono state stanziate risorse per un milione di euro.
Chi può fruire di questo bonus per il reinserimento nel lavoro delle donne vittime di violenza di genere? Quali sono i requisiti e l’importo dell’incentivo? Come fare domanda per ottenere gli sgravi contributivi?
DONNE VITTIME DI VIOLENZA ASSUNTE CON SGRAVI CONTRIBUTIVI: A CHI SPETTA IL BONUS, REQUISITI
Possono fruire del bonus soltanto le cooperative sociali (ex lege n. 381 – 8 novembre 1991). Si tratta di società con finalità di interesse generale della comunità che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi o che svolgono attività diverse (commerciali, di servizi, agricole, industriali) per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Gli sgravi fiscali spettano in caso di assunzione di donne vittime di violenza di genere che sono state inserite in percorsi di protezione certificati da centri antiviolenza, case rifugio o servizi sociali del Comune di residenza (art. 5-bis del DL n. 93/2013).
L’esonero è stato esteso dal Decreto Ristori a tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato (full-time e part-time) ad eccezione della variazione del contratto da determinato a indeterminato avvenuta tra il 1° e il 31 dicembre 2021. Il bonus vale per tutto l’anno 2021 per assunzioni in apprendistato, lavoro domestico a tempo indeterminato e in somministrazione a tempo indeterminato.
Sono esclusi i rapporti di lavoro occasionale e intermittente trattandosi di contratti riferiti ad attività lavorative di natura discontinua.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA ASSUNTE CON SGRAVI CONTRIBUTIVI: IMPORTO SPETTANTE
Quanto spetta per l’incentivo riferito all’assunzione di donne vittime di violenza da parte delle cooperative sociali?
L’agevolazione equivale ad un esonero dal versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro fino ad un massimo di 350 euro mensili. In caso di lavoro part-time, la soglia massima di 350 euro dovrà essere riproporzionata in base alle ore lavorate.
Se la nuova assunzione si instaura o si risolve nel corso del mese, il limite massimo di sgravio viene ricalcolato in misura di 11,29 euro al giorno.
L’incentivo esclude i premi ed i contributi Inail. Esclude anche le contribuzioni dovute al Fondo per i trattamenti di fine rapporto nel settore privato, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e, in generale, a tutti i contributi che non hanno natura previdenziale o pensati per apportare elementi di solidarietà all’interno delle gestioni previdenziali di riferimento.
La durata massima dell’incentivo è di 12 mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021): può essere sospeso soltanto in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
COME FARE DOMANDA PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Il datore di lavoro può fare richiesta online degli sgravi contributivi collegandosi al sito web dell’Inps. Una volta collegato, dovrà utilizzare il modulo Do.VI disponibile sul sito all’interno del “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”.
Nel compilare il modulo Do.VI dovrà indicare, oltre ai dati relativi alla lavoratrice assunta per cui si chiede l’agevolazione, la data del provvedimento di protezione con relativo centro antiviolenza, casa rifugio o servizio sociale comunale, l’importo della retribuzione mensile media, l’aliquota contributiva oggetto dello sgravio.
L’Inps elabora le domande pervenute in ordine cronologico di invio. Per ogni richiesta ricevuta, l’Istituto previdenziale calcolerà l’importo dell’incentivo spettante per, poi, verificare l’effettiva disponibilità dei fondi. In caso di risorse insufficienti, l’Inps comunicherà al datore di lavoro tale insufficienza indicando l’importo massimo che potrà autorizzare per l’agevolazione.
A decorrere da ottobre 2021, le cooperative sociali la cui domanda verrà accolta potranno fruire dell’incentivo inviando entro il 30 novembre 2021 la denuncia contributiva UniEmens.
Con le denunce di ottobre, novembre e dicembre avranno la possibilità di recuperare eventuali arretrati dei mesi precedenti.
Al datore di lavoro viene riconosciuto lo sgravio contributivo in quote mensili a partire dal mese di assunzione tramite conguaglio nelle denunce contributive.
AGGIORNAMENTO SUL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Abbiamo dedicato un articolo sul Reddito di Libertà in favore delle donne vittime di violenza di genere.
Le donne vittime di violenza domestica che non hanno la possibilità economica di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza e che sono anche mamme hanno bisogno di un lavoro o di un aiuto economico. Non sanno dove andare a vivere, come sfamare i loro figli. Si resta schiave o si rischia di morire ammazzate.
Lo scorso dicembre, il governo ha stanziato 3 milioni di euro nella Legge di Bilancio destinati al Reddito di libertà: 400 euro mensili per massimo un anno per restituire autonomia e dignità alle donne maltrattate ed abusate tra le mura domestiche.
Il provvedimento c’è ma il Reddito di libertà è ancora fermo, non si può usare perché mancano i decreti attuativi e i fondi restano al palo. Cosa aspettano?