
In questo articolo:
LA VIOLENZA SESSUALE ONLINE È REATO: ZOOM SU REVENGE PORN E SEXTORTION
La violenza sessuale online e sui social media è reato al pari di quella fisica.
In una recente pronuncia, la n. 25266/2020, la Corte di Cassazione (accogliendo le pressioni delle associazioni che tutelano le vittime di violenza di genere) ha stabilito che può sussistere violenza sessuale in assenza di contatto fisico, “oltre il fatto carnale“, anche se l’autore e la vittima non si sono mai incontrati di persona.
Approfondiamo questa pronuncia della Cassazione evidenziando una recente notizia di cronaca riferita al fenomeno di Revenge Porn e spiegando quando il Sextortion diventa violenza sessuale online.
PERCHÉ LA VIOLENZA SESSUALE ONLINE È REATO: PRONUNCIA N. 25266/2020 DELLA CASSAZIONE
La Cassazione a settembre 2020 si è pronunciata riguardo al caso di un uomo che aveva inviato ad una ragazza una propria foto hard ricevendone un’altra da lei come risposta. A quel punto, l’uomo aveva insistito per farsi inviare dalla giovane altre foto hard minacciandola di pubblicare sui social la foto inviata da lei in precedenza.
Con il ricorso in Cassazione, l’uomo aveva chiesto al giudice di rivedere la sentenza in quanto l’atto sessuale non si era compiuto e non c’era mai stato nessun incontro tra lui e la giovanissima. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso: ha riconosciuto l’integrazione del reato di violenza sessuale considerando l’induzione allo scambio di foto erotiche ed alla crescente minaccia a divulgare le chat pubblicamente.
La Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia 8453/1994 confermando il reato di tentata violenza carnale quando si minaccia di inviare foto compromettenti della donna ai suoi parenti.
C’è un’altra pronuncia che conferma questo concetto: la n. 19033/2013 dove si stabilisce che, nella violenza commessa tramite strumenti telematici, la mancanza di contatto fisico tra il reo e la vittima non è un’attenuante.
Con la pronuncia 25266/2020, la Cassazione evidenzia due aspetti:
– il ricorso alla minaccia, tipico della violenza sessuale;
– la distanza fisica non alleggerisce la condotta criminosa dell’autore che costringe la vittima a spogliarsi: impone un atto sessuale che compromette la corporeità e libertà individuale della vittima (art. 609 bis del codice penale).
PEDOPORNOGRAFIA E REVENGE PORN
La pronuncia 25266/2020 della Corte di Cassazione è strettamente connessa al Revenge Porn (art. 612 ter della Legge 19 luglio 2019, n. 69).
Tale norma stabilisce che chi pubblica o diffonde immagini o video privati a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con una multa che va da 5.000 a 15.000 euro.
Le pene si inaspriscono se l’autore del reato è il partner, l’ex coniuge o chiunque sia stato legato da una relazione con la vittima. Il reato di Revenge Porn è punibile a querela della vittima che ha tempo 6 mesi per presentarla.
La recente pronuncia della Cassazione, oltretutto, fa riemergere il fenomeno della pedopornografia: inviare e chiedere foto hard a minorenni è una doppia violazione per bambini e adolescenti.
CARABINIERA VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE, STALKING E VIOLENZA PRIVATA
Pochi giorni fa, l’11 dicembre, abbiamo appreso la notizia della Carabiniera vittima di Revenge Porn. La vicenda, in realtà, risale ad alcuni anni fa ma ha visto il suo epilogo in questi giorni nelle aule del Tribunale di Torino.
Per guadagnarsi la fiducia di una giovane Carabiniera di Torino, un uomo si è finto un suo collega.
Si sono conosciuti online e, col tempo, le conversazioni si sono fatte sempre più intime tanto che l’uomo ha convinto la donna ad inviargli foto senza veli. L’iniziale consensualità si è presto trasformata in ricatto. Lui le ha chiesto foto sempre più spinte e, quando la donna si è rifiutata, il persecutore l’ha minacciata di inviare il loro scambio di messaggi e tutto il materiale in possesso alla madre ed al Comando dei Carabinieri dove la giovane lavora.
Avrebbe costretto, quindi, la giovane militare a compiere atti sessuali contro la propria volontà, ad inviargli foto hard in quanto ricattata.
La donna si è confidata con i colleghi quando la situazione è diventata insostenibile.
Minacce, violenze e ricatti sono iniziati quando la vittima ha manifestato la volontà di troncare la relazione online. Hanno causato alla vittima ansie e difficoltà.
I due non si sono mai incontrati personalmente ma la Procura ha contestato anche il reato di violenza sessuale. Seppure i reati siano stati commessi in rete, la vittima è stata virtualmente violentata. In presenza di minaccia e ricatto, sussiste la violenza sessuale anche in assenza di contatto fisico, a distanza.
La lontananza fisica non alleggerisce la condotta dell’imputato: costringendo la preda a spogliarsi, pone in essere un atto sessuale che coinvolge la corporeità della vittima compromettendo la sua libertà individuale (pronuncia n. 25266/2020 della Corte di Cassazione). Dunque, la violenza sessuale virtuale è reato.
Il persecutore e abusatore della Carabiniera di Torino è accusato di stalking, violenza sessuale e violenza privata aggravata da parte di sconosciuto.
Soprattutto dopo il lockdown, è allarme reati sessuali online. Il fenomeno Revenge porn e violenza online è salito in modo esponenziale coinvolgendo centinaia di vittime (donne e uomini) di ogni età ed estrazione sociale.
VIOLENZA SESSUALE ONLINE: UNO DEI REATI TIPICI DEL REVENGE PORN
Il cosiddetto Revenge Porn (vendetta porno) non interessa soltanto l’ex che, non accettando la fine della relazione, si vendica pubblicando foto intime o video compromettenti di una donna. Può riferirsi anche a persone conosciute sui social network che riescono a persuadere donne o uomini ad inviare foto di nudo o hard e che, in seguito, ricattano.
Possono minacciare di inviare le immagini a fidanzati, coniugi, parenti rovinando la loro reputazione per due principali scopi: rapporti sessuali o soldi.
Spesso, promettono di cancellare foto o video solo dopo aver ottenuto quanto richiesto ma difficilmente mantengono la promessa. Il ricatto continua per ottenere sempre di più.
Il Revenge Porn può comprendere diversi reati: estorsione, sostituzione di persona, stalking, violenza sessuale (fisica se avviene l’incontro di persona oppure online).
QUANDO IL SEXTORTION DIVENTA VIOLENZA SESSUALE ONLINE
Sextortion è una parola composta da sesso ed estorsione. Si tratta di una truffa finalizzata ad estorcere denaro agli utenti del web. Si basa su un ricatto che può prevedere o meno una collaborazione involontaria della vittima.
Tramite e-mail il truffatore comunica di essere in possesso di informazioni riservate, foto o video a sfondo sessuale che saranno divulgati se non venisse pagata la somma richiesta. Spesso, si tratta di un raggiro che fa apparire la realtà diversa da ciò che è: la vittima, dietro minaccia di rivelare fatti privati a partner, parenti o familiari, teme per la propria reputazione.
Con questo metodo si tende ad estorcere soldi soprattutto a uomini, ma non mancano casi di donne vittime di Sextortion.
La strategia classica ai danni degli uomini è questa: arriva una richiesta di amicizia sui social da parte di una ragazza sexy che, dopo aver preso un po’ di confidenza con l’uomo, lo invita a spogliarsi fino all’autoerotismo. Di solito, le prede migliori sono uomini sposati, con figli e con una posizione lavorativa da difendere. Dopo qualche giorno, l’uomo riceve un’e-mail di ricatto: “abbiamo registrato il video in cui ti spogli, abbiamo l’elenco dei tuoi contatti. Se entro poche ore non ci invii un bonifico, spediremo a tutti il video“. In gran parte dei casi, le vittime pagano velocemente. Più di recente, i truffatori prendono di mira gli uomini che frequentano siti pornografici.
Nel nostro Codice penale, il Sextortion non è previsto espressamente come reato ma ci sono una serie di articoli che possono essere applicati a questa truffa:
– estorsione (art. 629);
– diffamazione (art. 595);
– interferenze illecite nella vita privata (art. 615);
– pubblicazioni oscene (art. 529);
– violenza privata (art. 610);
– minaccia (art. 612).
Quando l’estorsore chiede favori sessuali online anziché denaro, il Sextortion cambia faccia. Con la sentenza 37128/2006 la Cassazione ha condannato il ricattatore non per tentata truffa ma per tentata violenza sessuale.
CONSIGLI PER NON FARSI RICATTARE E PER DIFENDERSI
Che si tratti di Revenge Porn o Sextortion, la regola numero uno è non cedere al ricatto ma rivolgersi alla Polizia Postale.
Ti diamo qualche consiglio su come difenderti dai truffatori/ricattatori:
– pagare non è mai la cosa migliore da fare. I truffatori promettono di cancellare foto e video non appena riceveranno i soldi (o di piantarla con le richieste erotiche non appena avranno ricevuto una foto hard) ma non lo faranno. Continueranno a fare richieste sempre più pesanti.
– è importante rendere sicuro il proprio sistema. Utilizza un antivirus, modifica regolarmente la password scegliendone una ‘complessa’, non banale. Non utilizzare la stessa password per tutti i tuoi profili;
– se sei vittima di Revenge Porn o Sextortion rivolgiti alla Polizia postale. Fallo subito non appena ricevi la prima e-mail dal truffatore. In questo modo, la Polizia saprà consigliarti il comportamento da tenere per attirare il truffatore nella trappola della giustizia;
– cerca di raccogliere il maggior numero di prove possibili da allegare alla denuncia. Non bloccare subito il profilo del truffatore, altrimenti la denuncia risulterebbe contro ignoti e renderebbe complicati i tentativi di risalire all’autore della truffa. Memorizza e conserva tutto, anche i numeri di telefono risultanti dai contatti WhatsApp.