
LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: I FONDI STANZIATI CON LA LEGGE DI BILANCIO 2021
La Legge di Bilancio 2021 è stata licenziata in Senato il 30 dicembre 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.322. E’ diventata Legge n. 178/2020 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Quello che ci preme descrivere in questo focus riguarda le misure previste per la lotta alla violenza sulle donne.
Questa legge prevede, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’istituzione di un Fondo contro la discriminazione e la violenza di genere con dotazione di 6 milioni di euro complessivi per il triennio 2021-2023 in favore degli ETS (Enti del Terzo Settore).
Questo fondo servirà anche a sostenere le spese per il personale qualificato impiegato per il recupero e rieducazione degli autori di reati contro le donne, i cosiddetti maltrattanti. Con questa spesa, si vuole garantire ed implementare la presenza di figure professionali negli istituti penitenziari per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale degli autori di crimini contro le donne allo scopo di prevenire recidive.
Torniamo al nostro focus: le misure in favore e a tutela delle donne vittime di violenza.
In questo articolo:
LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: IL FONDO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE ISTITUITO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2021
Con l’istituzione di un Fondo contro la discriminazione e la violenza di genere, la Legge di Bilancio 2021 stanzia 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023 (2 milioni per ciascun anno).
Serve a garantire:
– prevenzione e contrasto delle diverse forme di violenza e discriminazione di genere, orientamento sessuale, disabilità, identità di genere (ai sensi degli artt. 1 e 3 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d’Europa ratificata con legge n. 77/2013);
– promozione della libertà di genere e femminile.
Le risorse verranno corrisposte alle associazioni del terzo settore (ETS) di cui al D.L.g.s. n. 117/2017 Codice del terzo Settore con i seguenti requisiti:
– indicazione all’interno dello Statuto di finalità e obiettivi riguardanti la promozione della libertà femminile e di genere, prevenzione e contrasto di discriminazioni di genere;
– attività svolta da almeno 3 anni;
– curriculum che documenti lo svolgimento di attività attuative delle suddette finalità.
E’ prevista la concessione da parte delle competenti amministrazioni di beni immobili in comodato d’uso gratuito alle associazioni: immobili di utilizzo collettivo.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina modalità e criteri di erogazione del Fondo.
SÌ AL FONDO PER L’ASSISTENZA LEGALE GRATUITA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Il 22 dicembre scorso, l’emendamento presentato al Bilancio 2021 da Veronica Giannone, deputata del Gruppo Misto e Segretaria della Commissione Infanzia e Adolescenza, era stato bocciato. La sua proposta è quella di istituire un Fondo per l’assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Un’assistenza legale a 360 gradi a spese dello Stato (fase giudiziale del processo penale, indagini preliminari, fasi di giudizio, consulenza preliminare). In sostanza, una copertura totale che non rientra nel gratuito patrocinio.
A distanza di 5 giorni, il 27 dicembre, il Governo ci ha ripensato impegnandosi ad approvare, nel primo provvedimento utile, un fondo di 3 milioni di euro da utilizzare nel biennio 2021-2022. Entro 6 mesi dall’istituzione del fondo, verrà emesso il decreto attuativo per disciplinarne modalità e criteri.
Molte donne non denunciano perché non hanno soldi per pagarsi un avvocato. Oggi hanno ancora meno possibilità economiche, considerando che a causa del Covid le donne (più degli uomini) hanno perso il lavoro e che la convivenza forzata ha scatenato un allarmante aumento di violenza domestica, maltrattamenti, abusi e femminicidi.
Questo fondo può salvare vite e convincere le donne vittime di violenza a denunciare.
Il Fondo nazionale per il gratuito patrocinio esiste già ma risulta sempre più difficile trovare avvocati disposti ad usufruirne. Spesso, arriva dopo anni oppure, in caso di assoluzione, il giudice può decidere di revocare il gratuito patrocinio.
VERONICA GIANNONE AL FIANCO DI DONNE CHE RISCHIANO DI PERDERE I FIGLI
Dopo aver denunciato il loro aguzzino, tante donne vittime di violenza rischiano di perdere i propri figli.
Si potrebbe attingere al fondo proposto dalla Giannone anche per pagare le CTU richieste nei casi di allontanamento dei minori dalla madre quando la donna denuncia la violenza familiare. Spesso, consulenti che sfruttano teorie ascientifiche (psicologi forensi, il più delle volte) vengono incaricati di valutare la capacità genitoriale della donna col risultato di separare i bambini dalle loro madri affidandoli a comunità oppure al genitore denunciato, violento, magari con un procedimento penale o condanna a suo carico.
In questo modo, viene violata la Convenzione di Istanbul “di cui mancano ancora molti decreti attuativi” ha sottolineato la deputata.
Il Consiglio Europeo considera l’Italia una nazione che archivia troppo spesso le denunce di violenza da parte delle donne.
Veronica Giannone ha spiegato che esistono già corsi di ‘recupero’ degli uomini violenti e maltrattanti che si svolgono in carcere. “Non c’è bisogno di un percorso esterno“. In più, non esistono dati che dimostrino quanto i maltrattanti siano cambiati con questi percorsi. Si possono migliorare i percorsi in carcere ma la priorità è aiutare le vittime. Nei Tribunali le donne continuano a non essere sempre tutelate.
COSA PREVEDE LA CONVENZIONE DI ISTANBUL PER TUTELARE LA VIOLENZA DI GENERE
La Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. L’Italia, con la Legge 77/2013, è stata tra i primi Paesi europei a ratificarla.
La Convenzione prevede la cooperazione internazionale ed il supporto ad organizzazioni ed autorità.
Stabilisce uno stretto legame tra due obiettivi:
– prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
– favorire la parità tra i sessi anche attraverso l’autonomia e autodeterminazione delle donne.
La Convenzione di Istanbul interviene per contrastare la violenza domestica che colpisce non solo le donne ma anche bambini ed anziani.
I rappresentanti degli Stati europei che hanno ratificato la Convenzione devono garantire comportamenti privi di ogni violenza contro le donne predisponendo politiche e misure di protezione e di assistenza a favore delle vittime.