STALKING IN FAMIGLIA E MALTRATTAMENTI

STALKING IN FAMIGLIA E MALTRATTAMENTI
27 Agosto 2020 Francesco Ciano

STALKING IN FAMIGLIA E MALTRATTAMENTI: DUE REATI DIVERSI TUTELATI DAL CODICE ROSSO

 

Stalker e maltrattanti non sono, di certo, soltanto ex partner che non accettano la fine della relazione, conoscenti o perfetti sconosciuti. Lo stalking in famiglia ed i maltrattamenti in ambito domestico rappresentano, purtroppo, reati più frequenti di quanto si possa immaginare. Un noto slogan lo conferma: “La violenza sulle donne non ha confini e, spesso, ha le chiavi di casa”.

A livello giuridico, esistono differenze tra stalking e maltrattamenti in famiglia.

In entrambi i casi, la legge punisce l’autore di questi reati con pene più severe, proprio perché la condotta persecutoria e violenta viene compiuta da persone vicine alla vittima. Conoscendo bene la persona offesa, possono innescare danni peggiori contro la vittima stessa.

Scopri quali sono le differenze e come tutelarsi da atti persecutori e violenze domestiche attivando il Codice Rosso.

 

STALKING IN FAMIGLIA E MALTRATTAMENTI: DIFFERENZE

Che si tratti di stalking o maltrattamenti in famiglia, la prima cosa da fare è rivolgersi alle autorità e sporgere denuncia. Grazie al Codice Rosso, la vittima di violenze e soprusi in ambito domestico ha il diritto di essere tutelata tempestivamente ed essere assistita in breve tempo.

Raccomandiamo alle vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia di non perdere tempo per difendere se stesse ed eventuali figli da uomini violenti.

Lo stalking in famiglia è perseguibile soltanto a querela di parte. La vittima dovrà sporgere denuncia entro 6 mesi dall’ultima condotta persecutoria subita.

Per il reato di maltrattamenti in famiglia, la legge è più dura: prevede una pena più severa rispetto allo stalking. Questo reato è procedibile d’ufficio: chiunque può denunciare episodi di maltrattamenti e le autorità possono intervenire autonomamente.

Oltre al diverso trattamento giuridico e penale, esiste un’altra differenza tra stalking e maltrattamenti in famiglia.

Ricordiamo che, per essere considerato tale, lo stalking deve causare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura o un fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto.

Al contrario, nel reato di maltrattamenti in famiglia, l’evento si esaurisce nel compimento degli atti prevaricatori: le conseguenze psicologiche nella vittima non sono necessarie in sede di valutazione del reato.

Scopriamo meglio come vengono definiti e trattati i due differenti reati dal codice penale.

 

IL REATO DI STALKING IN FAMIGLIA

E’ curioso pensare che due persone conviventi possano innescare condotte persecutorie l’una ai danni dell’altra. In effetti, è così. Tanto che la legge fa una distinzione netta tra stalker convivente e non convivente.

La vessazione psicologica o condotta persecutoria messa in atto da un familiare o convivente rientra, per legge, nel reato di maltrattamenti in famiglia.

Al contrario, se il persecutore è un familiare non convivente (come il coniuge separato o divorziato) si parlerà di stalking in famiglia.

L’art. 612- bis del Codice Penale stabilisce che il reato di stalking (punibile normalmente con la pena da un anno a 6 anni e mezzo di reclusione) se compiuto dal coniuge (divorziato o separato) o da persona legata da relazione affettiva alla vittima fa scattare una maggiorazione della pena.

 

IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Lo stalking in famiglia rischia spesso di trasformarsi in qualcos’altro, un reato più violento: maltrattamenti contro familiari e conviventi.

I maltrattamenti in famiglia possono essere fisici o psicologici e rappresentano un reato diverso dallo stalking, più grave.

Per maltrattamenti, la legge intende più condotte vessatorie prolungate nel tempo che impongono alla vittima uno stile di vita mortificante ed insostenibile (Cass. pen., sez. VI, n. 30903/2015). Si tratta di atti lesivi che possono integrare altri reati minori come percosse, lesioni, minacce, molestie ma anche prevaricazioni, umiliazioni, violenze psicologiche, privazioni imposte (come la privazione della funzione genitoriale o violenza economica, umiliazioni davanti ai figli, disprezzo, asservimento) che provocano nella vittima un durevole stato di sofferenza psichica e morale.

Ai sensi dell’art. 572 c.p. chiunque maltratta un familiare o un convivente è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Con l’entrata in vigore del Codice Rosso la pena è stata, dunque, inasprita.

Inoltre, è stata aggiunta una circostanza aggravante se il fatto è commesso in presenza o danno di minore, di donna in stato di gravidanza, di persona con disabilità oppure se il reato viene compiuto con armi. Il minore che assiste ai maltrattamenti viene considerato, a tutti gli effetti, persona offesa dal reato.

 

VIOLENZA DOMESTICA, STALKING E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: COSA FARE

Stalking familiare e maltrattamenti in famiglia, come abbiamo visto, sono due reati diversi e prevedono pene differenti in base al Codice Penale italiano.

Non deve esserci alcuna differenza, invece, in termini di reazione nella vittima. Chi subisce entrambi i reati deve difendersi e tutelarsi ricorrendo allo stesso strumento: la denuncia. E’ l’unica soluzione possibile, l’unica via percorribile per uscire dall’incubo.

Tuttora, purtroppo, le vittime di atti persecutori e maltrattamenti in ambito domestico non hanno la forza di denunciare e di rivolgersi alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia). Questo perché hanno paura di subire ritorsioni, vendette, altre violenze da parte dei loro aguzzini.

Non denunciando i reati pensano forse che tutto si risolva da sé? Non è così e bisogna prenderne coscienza. Continuare a subire non salva dalla violenza ma la rafforza. La denuncia è il primo passo per sperare nell’uscita dalla violenza. Bisogna lottare per sperare di vincere.

Rispetto a ieri, le vittime sono più tutelate grazie alla procedura nota come Codice Rosso. Ecco perché.

 

CODICE ROSSO: COSA PREVEDE LA LEGGE N. 69 DEL 19 LUGLIO 2019

Il Codice Rosso, introdotto dalla Legge n. 69 del 19 luglio 2019, è una corsia preferenziale per le vittime di violenza domestica e di genere, una procedura d’urgenza. Tutela da qualsiasi reato riconducibile a maltrattamenti tra familiari e conviventi, stalking, violenza sessuale, altri atti violenti commessi in famiglia, violenza di genere.

Come funziona il Codice Rosso?

Quando la vittima denuncia, la Polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, deve trasmetterla subito al Pubblico ministero. Gli atti d’indagine delegati dal pm alla Polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il giudice del pm deve raccogliere informazioni dalla vittima o da chi ha denunciato il fatto. Servirà al pm per valutare rapidamente se sussistono gli estremi per chiedere al giudice che venga emessa una misura cautelare (divieto di avvicinamento, allontanamento da casa).

In caso di tutela di minori, esigenze di riservatezza delle indagini e nell’interesse della vittima, il termine dei 3 giorni previsto dal Codice Rosso può essere prolungato.

Raccomandiamo alle vittime di stalking in famiglia e maltrattamenti di denunciare l’autore di questi reati alle Forze dell’Ordine. Entro 3 giorni la vittima sarà ascoltata e, se il pubblico ministero lo riterrà opportuno, potrà richiedere un provvedimento cautelare nei confronti dell’autore del reato. Potrà, ad esempio, richiedere la misura di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis codice di procedura penale) o divieto di avvicinamento (art. 282-ter cod. proc. pen.).

Per le condotte persecutorie, il legislatore ha introdotto la possibilità di applicare particolari modalità di controllo previste dall’art. 275-bis c.p.p. come l’utilizzo del braccialetto elettronico da applicare all’autore del reato per il monitoraggio.

FRANCESCO CIANO

Francesco Ciano

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