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CYBERSTALKING: UN’AGGRAVANTE DELLO STALKING O UN REATO A SÉ?
Social network, SMS, messaggistica istantanea, mail e stalkerware sono pane per il cyberstalking, caratterizzato da atti persecutori compiuti attraverso mezzi informatici.
Lo stalker diventa sempre più cyberstalker (o un mix delle due figure) in un mondo sempre più votato alla digitalizzazione dietro cui nascondersi facilmente, per un motivo o per un altro.
Se il reato di stalking, nel corso degli anni, ha trovato una stabile collocazione nel diritto, non si può dire altrettanto per l’aggravante cyber di questo reato, che vede come vittime soprattutto donne.
Ad oggi, il cyberstalking resta una nuova frontiera per il diritto penale che fa fatica ad accogliere le modalità tecnologiche degli atti persecutori. Questo fenomeno che aggrava il reato è destinato a cambiare il diritto.
Quali sono gli attuali orientamenti? Quali scenari e trend si prevedono per il futuro?
Lo stalking cyber è un’aggravante del reato di stalking o dovrebbe essere trattato come reato distinto?
CYBERSTALKING: L’AGGRAVANTE DEGLI ATTI PERSECUTORI NEL CODICE PENALE ITALIANO
Il comma 2 dell’art. 612-bis c.p. che dal 2009 disciplina il reato di stalking ha introdotto l‘aggravante (con aumento di pena) del fatto commesso dal coniuge separato o divorziato o persona legata da relazione affettiva alla vittima.
In seguito, col Decreto Legge 93 del 14 agosto 2013 (convertito nella Legge del 15 ottobre 2013, n. 119), nel comma 2 è stata aggiunta un’ulteriore aggravante: condotta persecutoria compiuta “attraverso strumenti informatici o telematici”.
Il fenomeno del cyberstalking (esclusivo o parallelo allo stalking vero e proprio) è in costante aumento. Seppure, in gran parte dei casi, manchi la connotazione violenta, questo reato è caratterizzato da una “pesante intrusione nella sfera privata della vittima”.
Lo stalking, in Italia, è punibile con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi su querela della vittima (entro sei mesi dall’ultimo episodio). La pena aumenta di un terzo in caso di aggravante cyber, utilizzando strumenti informatici o telematici.
MESSAGGIO AGLI STALKER CONVINTI CHE L’ARMA CYBER SIA UN’ATTENUANTE
Il cyberstalker si nasconde dietro ad un monitor e pensa così di farla franca. Pensa anche che, nell’era di Internet e dei social network, tutto sia possibile, anche fare del male senza pagarne le conseguenze penali.
L’autore di cyberstalking deve pensare, al contrario, che sta commettendo un reato più grave e per il quale non è previsto alcun ripensamento, alcun passo indietro. L’utilizzo dello smartphone e della tecnologia fanno ormai parte integrante della quotidianità: è talmente rapido ed efficace da non permettere nessun passo indietro.
E’ anche vero, però, che l’anonimato rende difficile identificare, localizzare e anche arrestare i cyberstalker che usano la tecnologia per eliminare e cancellare online le loro tracce.
Il cyberstalker deve, tuttavia, sapere che sta compiendo un reato penale grave, considerato tale non solo in Italia ma in Europa.
CYBERSTALKING: AGGRAVANTE O REATO DISTINTO?
Con una sentenza di quest’anno (ric. n. 56867/15), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito all’unanimità, in conformità agli artt. 3 e 8 della CEDU, che la cosiddetta cyberviolenza va considerata a tutti gli effetti come “violenza contro le donne”. Di conseguenza, le autorità nazionali non possono trattare come casi di “violenza comune” episodi come il cyberstalking, l’utilizzo abusivo di account informatici di una donna o l’acquisizione di immagini. Per episodi del genere, bisogna applicare “regole più stringenti“.
Il Codice penale italiano, attualmente, non contiene alcuna menzione al termine ‘cyberstalking’.
La discussione resta aperta riguardo alla possibilità di inserire questa voce o considerarla come fattispecie giuridica a parte. Questo perché, a livello criminologico, c’è chi considera il cyberstalking come una variante dello stalking e chi, invece, ritiene si tratti di un fenomeno a sé stante considerando gli effetti psico-fisici significativi e quelli finanziari per far fronte al fenomeno stesso.
Dovrebbe essere considerato un reato cibernetico in senso stretto per via degli strumenti utilizzati per compiere il reato (TIC- tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e per il fatto che spesso il cyberstalker utilizza software spia o di controllo (stalkerware, trojan horses), danneggia la vittima con virus o le ruba l’identità.
Oltretutto, questo fenomeno coinvolge il mondo intero confondendosi e fondendosi con altri fenomeni: Sexting, Revenge Porn (un reato specifico, introdotto parallelamente al Codice Rosso), Sextortion, Cyber-harassment. caratterizzati da un reato a sfondo sessuale ben preciso.
BASTANO POCHI EPISODI PER FAR SCATTARE IL REATO
Secondo l’art. 612-bis c.p., tanto lo stalking quanto il cyberstalking, caratterizzati da condotte persecutorie moleste con minacce reiterate, per essere considerati tali devono produrre nella vittima almeno uno dei seguenti effetti:
– un perdurante e grave stato di ansia o paura;
– un’alterazione dello stile di vita;
– un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione affettiva.
La sentenza emessa dalla Cassazione penale sez. V, 11/02/2019, n. 28340 ha stabilito che non è necessaria una lunga serie di atti persecutori: sono sufficienti pochissimi episodi di molestia o minaccia per determinare il reato se questi hanno causato uno dei tre effetti descritti in precedenza.
La sentenza della Cassazione penale sez. V, 16/09/2014, n.5313 ha evidenziato che il reato non può essere messo in dubbio dal fatto che la vittima abbia talvolta intrattenuto conversazioni con lo stalker o abbia risposto ai messaggi.
Sono ancora in numero esiguo le pronunce sul cyberstalking rispetto al semplice reato di stalking.
STALKING E CYBERSTALKING: DATI EMERSI DA RECENTI STUDI
Un recente studio condotto su 14 Tribunali condotti dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha evidenziato una durata media di atti persecutori di 14,6 mesi ed un tempo medio di 9,5 mesi trascorso tra l’inizio delle condotte persecutorie e la prima denuncia.
In più, è emerso che, nel 65% del casi esaminati la persecuzione è avvenuta per telefono mentre nel 56,7% dei casi sono stati utilizzati sms, mail, social network e messaggistica istantanea.
L’articolo “Cyberstalking in a Large Sample of Social Network Users” pubblicato sulla rivista “Cyberpsychology, behavior, and social networking” rivela che, nel 25,8% dei casi si è trattato di cyberstalking puro, mentre il 42% dei casi ha riguardato episodi di stalking simultanei sia offline sia online. Inoltre, il 16,5% dei casi di cyberstalking è stato caratterizzato da un’ossessione talmente forte da sfociare anche in atti persecutori offline, quindi stalking vero e proprio.
Il Cyberstalking dovrebbe essere trattato come reato distinto dal semplice stalking.
Considerando i casi in aumento di atti persecutori cibernetici, il legislatore dovrebbe rivedere l’art. 612-bis c.p. adeguandolo alla nuova realtà dei nostri tempi digitali.