
In questo articolo:
Bullismo e stalking sono figli della stessa ‘madre’ secondo la Cassazione
L’abbiamo scritto nella lettera indirizzata al Questore di Torino Francesco Messina, nel mese di febbraio: ciò che accomuna bullismo e stalking è lo stesso istinto (ed intenzione) di perseguitare, minacciare, compiere atti violenti, creare terrore psicologico.
“Riteniamo che una donna terrorizzata da uno stalker si trovi nella stessa condizione di fragilità ed impotenza di un adolescente e che necessiti, perciò, di una tutela adeguata. Il motivo è presto detto: anche lo stalking è una forma di bullismo, quello compiuto dallo stalker (il bullo) contro la donna (la parte debole)”.
Questo scrivevamo a febbraio perché in questo crediamo da sempre.
Lo stalker è un bullo, il bullo è uno stalker senza ‘sé e senza ‘ma’.
Quello che ieri abbiamo sottolineato, oggi è realtà giuridica. La recente sentenza della quinta sezione della Corte di Cassazione n. 26595/2018 ha stabilito che il bullismo è stalking scolastico.
Bullismo e stalking: tolleranza zero per bulletti e ‘bulloni’
Offendere, deridere, picchiare un compagno di classe è stalking. Questo ha stabilito la quinta sezione della Corte di Cassazione condannando due bulli minorenni per lesioni personali, percosse ed atti persecutori, gli stessi atti persecutori previsti dall’ex art. 612-bis del Codice Penale introdotto con decreto legge n. 11 – 23 febbraio 2009.
I due bulli in questione hanno provocato alla vittima (un loro compagno di classe) uno stato d’ansia e paura per la propria incolumità fisica che ha alterato le sue condizioni di vita, impedendogli di proseguire la frequentazione scolastica e costringendolo a cambiare scuola.
La narrazione dei fatti da parte del ragazzo vittima di bullismo/stalking è stata confermata da testimonianze dei compagni di classe e video registrati con i telefonini.
La difesa dei due bulli ha provato a minimizzare l’accaduto sottolineando che la vittima avrebbe abbandonato l’istituto scolastico per decisione dei genitori di denunciare la scuola, non per le condotte degli imputati ma il ricorso è stato rigettato.
Marcello Pacifico del sindacato Anief-Cisal è intervenuto affermando che, davanti a certe aggressioni mirate, perduranti e predeterminate ai danni sia di uno studente sia di un docente, la tolleranza deve essere zero: atti persecutori e violenti devono comportare l’espulsione immediata dello o degli studenti stalker. Nei casi più gravi, è oltretutto necessario avviare l’iter giudiziario.
Quando il bullismo si trasforma in stalking scolastico?
I bulli rischiano la condanna per stalking scolastico quando:
– Gli atti di bullismo provocano nella vittima un perdurante stato di ansia, stress (soggezione psicologica), la derisione (in pubblico oppure in presenza di pochi compagni) o timore per la propria incolumità (pregiudizio fisico) fino a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana;
– Il reato prevede condotte ripetute ma l’elemento temporale può essere anche limitato a 2-3 giorni, se tali condotte risultano essere intense ed ossessive;
– Oltre alle dichiarazioni delle vittime ciò che prova la presenza del reato di stalking scolastico è la volontà del ragazzo perseguitato di voler cambiare classe o scuola per aver subito aggressioni fisiche o psicologiche ripetute.
Lo stalking scolastico non esclude, di certo, altri reati come lesioni personali e percosse che, generalmente, seguono agli atti di scherno. Le lesioni possono essere documentate con foto dei lividi e certificati rilasciati dal Pronto Soccorso.
Se i bulli sono minori di 18 anni scatta il reato di stalking scolastico e la condanna dei genitori degli imputati a risarcire i danni alla famiglia della giovane vittima perseguitata. Genitori o docenti sono esonerati dalla responsabilità solo se dimostrano di non aver impedito in alcun modo il fatto.
Riguardo alla richiesta di risarcimento nei confronti della scuola che, pur essendo consapevole della situazione, non ha fatto nulla per informare i genitori o impedire gli atti illeciti, questo compito spetta al giudice civile. Sta di fatto che anche l’istituto scolastico deve essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure disciplinari ed organizzative, in via preventiva, atte a scongiurare situazioni pericolose, illecite ed antigiuridiche.
Bullismo e stalking: frenare un fenomeno allarmante anche con lo strumento penale
Prima della sentenza della Cassazione n. 26595/2018, significativa è stata la sentenza n. 28623/2017 della Corte di Cassazione che ha condannato per stalking 4 bulli (diventati, ormai, maggiorenni) accusati di aver offeso, maltrattato, umiliato ed aggredito la loro vittima nel 2009 costringendola a cambiare scuola.
La vittima del branco ha riportato conseguenze serie sia fisicamente sia psicologicamente (depressione). I bulli/stalker hanno addirittura filmato una delle aggressioni (calci e pugni) pubblicando il video online su YouTube. I 4 ragazzi campani sono stati condannati per stalking a 10 mesi di reclusione ciascuno.
Con la sentenza 28623/2017 i giudici di legittimità hanno voluto ‘ricordare’ che gli atti di bullismo, esclusi dall’ambito di operatività della legge n. 71/2017, possono e devono essere contrastati e repressi in modo efficace utilizzando ciò che la legge penale stabilisce in materia di ‘atti persecutori’.
Ricordiamo, comunque sia, che l’imputabilità penale del minore parte dall’età di 14 anni.
Il bullismo, come qualsiasi atto persecutorio, è l’espressione di una società in cui dominano sopraffazione ed arbitrio del più forte sul più debole, arroganza e totale mancanza di rispetto altrui scambiati per modelli vincenti nella vita. Per fa crollare queste convinzioni devianti, che sembrano ‘contagiare’ in modo particolare la mente di giovani e minorenni, è necessario contrastare il fenomeno allarmante a costo di colpire i bulli minori con sanzioni penali.
Francesco Ciano