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CODICE ROSSO
IL PRIMO OK DELLA CAMERA NEI DETTAGLI
Subito dopo l’approvazione all’unanimità della legge che introduce il reato di Revenge Porn, il 3 aprile scorso la Camera ha dato il primo via libera al ddl sul Codice Rosso e al pacchetto di norme contro la violenza su donne e bambini. Lo stesso disegno di legge contiene anche le norme sulla ‘porno vendetta’, il nuovo reato che prevede la reclusione da 1 a 6 anni e sanzioni fino a 15 mila euro per chi diffonde materiale intimo o sessualmente esplicito per vendicarsi di un o una ex.
I voti a favore del Codice Rosso sono stati 380, nessun contrario, 92 astenuti (Pd e Leu, che hanno definito il provvedimento “un’occasione mancata”). Il testo ora passa al Senato e riguarda i seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale (aggravata e di gruppo), atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, atti persecutori (stalking), lesioni personali aggravate da legami familiari. Per questi reati le indagini saranno veloci.
Con la proposta di legge 1455 approvata dalla Camera sulla base di un disegno di legge governativo, si punta a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, soprattutto violenza sessuale e domestica.
Il ddl fortemente voluto dal ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede introduce una corsia preferenziale per le vittime di violenza di genere. La vittima sarà sentita entro poche ore per, poi, applicare eventuali misure cautelari nei confronti dell’indagato. Tutto questo per evitare che la violenza si trasformi in omicidio.
Abbiamo già trattato del nuovo reato di Revenge Porn e Sexting. Vediamo nei dettagli cosa prevede il pacchetto di norme.
CODICE ROSSO: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E STALKING
Aumentano le pene per maltrattamenti contro familiari o conviventi e stalking.
Riguardo ai maltrattamenti, le precedenti pene previste dall’art. 572 del c.p. (2-6 anni) aumentano a 3-7 anni. La pena sale fino alla metà (ad esempio, fino a 10 anni e mezzo) se il fatto viene compiuto in presenza (o danno) di minore, donna in stato di gravidanza, persona con disabilità o con armi.
Pene inasprite anche per il reato di stalking: la reclusione prevista dall’art. 612 bis del codice penale (da 6 mesi a 5 anni) sale da 1 a 6 anni e 6 mesi.
Le misure cautelari dureranno più a lungo per proteggere il più possibile la vittima. Si potranno applicare le misure di controllo e prevenzione previste dal Codice Antimafia (ad esempio, la sorveglianza speciale).
In caso di omicidio, verrà applicato l’ergastolo indipendentemente dal fatto che l’imputato conviveva o aveva semplicemente una relazione con la vittima (in precedenza, erano necessarie entrambe le condizioni).
In ogni caso, verrà considerato omicidio aggravato anche se il rapporto con la vittima era, nel frattempo, terminato. Non si applicherà la pena base (fino a 21 anni) ma la reclusione da 24 a 30 anni.
VIOLENZA SESSUALE
Inasprite anche le pene per le violenze sessuali: dai precedenti 5-10 anni si sale a 6-12 anni.
La pena base aumenta di un terzo in casi gravi (reato compiuto da genitori o parenti stretti, minori di 18 anni).
La violenza è ulteriormente aggravata in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso o dato denaro o altro.
La pena raddoppia se la vittima non ha compiuto i 10 anni. Le violenze sessuali su minori possono arrivare a toccare i 24 anni di reclusione.
Per la violenza sessuale di gruppo, le pene aumentano a 8-14 anni anziché 6-12 anni di carcere.
CODICE ROSSO: INDAGINI RAPIDE PER I REATI PREVISTI
Per i reati di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate compiuti in contesti familiari o in relazioni di convivenza, le indagini saranno veloci e viene garantita l’assoluta priorità.
La polizia giudiziaria dovrà comunicare immediatamente, anche in forma orale, al pubblico ministero la notizia. Il pubblico ministero avrà l’obbligo di sentire la persona offesa entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, a meno che non si tratti di minore di 18 anni (“salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini anche nell’interesse della persona offesa”).
Per far sì che la vittima non corra ulteriori rischi, verranno prese tutte le misure utili per evitare nuove aggressioni (inclusi divieto di avvicinamento alle vittime e uso di braccialetti per gli stalker).
Il tempo utile per denunciare una violenza passa da 6 a 12 mesi.
IL REATO DI SFREGIO INTRODOTTO DAL CODICE ROSSO
Con l’inserimento nel codice penale dell’art. 583-quinquies, viene introdotto il reato di sfregio del viso o deformazione permanente del volto.
La deformazione del viso con l’acido o altro sfregio permanente non sarà più considerato come il reato di lesioni aggravate (punito con 3-7 anni di reclusione) ma come reato a se stante (punito con la reclusione da 8 a 14 anni).
Se la vittima di sfregio viene uccisa sarà applicata sempre la pena dell’ergastolo. Per il condannato sarà più difficile ottenere benefici (assegnazione al lavoro esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione).
ALTRI REATI E OBBLIGHI INTRODOTTI
Il Codice Rosso prevede anche una maggior comunicazione tra gli uffici dei Tribunali in caso di divorzi, separazioni o procedimenti su minori.
In fase di divorzio, si prevede anche l’obbligo di comunicare al giudice civile gli atti dei procedimenti penali in corso (violenza, abuso, misura cautelare) perché potrebbero essere rilevanti. Nel processo, il minore verrà sempre considerato persona vulnerabile e da tutelare (in caso di testimonianza) se di età inferiore ai 18 anni.
Viene introdotto anche l’obbligo di comunicare la scarcerazione dell’aggressore o il termine della misura cautelare alla vittima di maltrattamenti in famiglia, violenza di genere o su minore ed al suo legale.
Per l’assistenza delle vittime, le procure generali presso le Corti d’appello vengono sostituite con le procure della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza della vittima per agevolarla.
Il Codice Rosso inserisce il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, maltrattamenti e stalking.
Inoltre, s’introduce il reato di coercizione nei confronti dei matrimoni celebrati in Italia e all’estero contro la volontà di una donna. Stop alle nozze forzate grazie a un emendamento di Mara Carfagna che punisce chi – attraverso minacce, violenza o approfittando di un’inferiorità psico-fisica – costringe una persona a sposarsi (anche con unione civile). La pena va da 1 a 5 anni, aumenta a 2-6 anni se la vittima è minorenne e diventa aggravata della metà se coinvolge un minore di 14 anni.
Un ulteriore emendamento prevede l’attivazione ed implementazione del fondo a favore dei figli di femminicidio.
FORMAZIONE AD HOC DELLE FORZE DELL’ORDINE
Nell’arco di un anno, le Forze dell’Ordine dovranno seguire con frequenza obbligatoria corsi di formazione specifici per affrontare questo tipo di reati. Verranno istituiti specifici corsi di formazione per il personale di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria sia per la prevenzione sia per il perseguimento dei reati.
Francesco Ciano