FEMMINICIDIO: COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE A TUTELA DEI FIGLI DELLE VITTIME?

FEMMINICIDIO: COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE A TUTELA DEI FIGLI DELLE VITTIME?
3 Giugno 2018 Francesco Ciano

FEMMINICIDIO

 

COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE A TUTELA DEI FIGLI DELLE VITTIME?

 

Il 21 maggio abbiamo appreso la notizia riguardante la prima applicazione a Siracusa della nuova legge a tutela dei figli delle vittime di femminicidio entrata in vigore il 16 febbraio 2018.

Laura Petralito è stata uccisa a coltellate il 17 marzo dal compagno Paolo Cugno: agli orfani (una bimba di 10 mesi ed un bimbo di 3) spettano i beni dell’assassino (mobili e immobili) stimati per un valore di un milione di euro. Il gip Andrea Migneco ha disposto il sequestro preventivo dei beni a favore dei piccoli orfani: dopo la condanna di primo grado, i giudici potranno disporre una provvisionale del 50% dell’intera somma a favore dei bimbi, mentre il resto sarà disponibile quando la condanna diventerà definitiva.

Non si può ‘risarcire’ col danaro tutto il dramma e lo shock in cui versano i figli delle vittime e che probabilmente segnerà la loro vita, ma questa prima applicazione è una vittoria, una grande conquista civile. I figli delle vittime di femminicidio hanno diritto ad una tranquillità economica e non solo: a compimento della maggiore età, potranno cambiare il loro cognome se vorranno.

Il Ddl è diventato legge con 165 sì, 5 no ed un astenuto. I tempi del dibattito si sono allungati a causa dell’ostruzionismo di FI e di Idea in commissione di Giustizia.

L’Italia è il primo Paese in Europa a dare una legge che tutela bambine e bambini, ragazze e ragazzi coinvolti nel dramma dell’uccisione della propria madre per mano del padre.

 

Femminicidio: dati Istat e giustizia economica per gli orfani

Per ogni donna vittima di femminicidio, c’è almeno un bimbo che non può più chiamarla mamma.

I dati Istat riportano, per il decennio 2007-2017, un totale di 1.600 orfani di femminicidio (417 dal 2014 in poi) e molti di questi bimbi sono stati anche testimoni della violenza subita dalla madre, spettatori del gesto estremo, dell’omicidio per mano del padre o compagno che sia, il quale a sua volta si è poi tolto la vita.

Con la nuova legge viene garantita giustizia economica per loro, ma è altrettanto importante chiedersi: chi li proteggerà emotivamente? Sono orfani speciali che si ritrovano a dover convivere con shock, profonde cicatrici, incertezza per il futuro, per ciò che riserverà loro il destino.

Le reazioni alla tragedia variano a seconda del carattere e dell’età del bambino ma, di base, il trauma di questo lutto resta enorme. Ciò che li accomuna tutti è la ricerca dell’affettività: soltanto se affidati a zii, nonni o famiglie adeguate possono sperare di superare in parte questo trauma. Il compito di affidarli a parenti o famiglie spetta ai tribunali che hanno, in questo senso, una grande responsabilità nel fare una scelta del genere.

 

La legge a tutela degli orfani: analisi

La nuova legge a tutela degli orfani di femminicidio è in vigore dal 16 febbraio 2018. Garantisce giustizia economica “ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti senza un genitore a seguito di un omicidio commesso dall’altro coniuge anche se legalmente separato o divorziato”. La fattispecie è prevista anche in caso di unioni civili (seppure cessate) e di convivenza stabile.

La nuova legge introduce anche l’uxoricidio (l’omicidio del coniuge, anche separato, del partner dell’unione civile e del convivente) tra le fattispecie previste dall’art. 577 del codice penale. La pena prevista, quindi, è l’ergastolo: la reclusione scende a 24-30 anni se la vittima era divorziata o per unione civile cessata.

Vediamo i 9 punti previsti dalla legge in questione.

 

  1. Gratuito Patrocinio (ammissione alla difesa a spese dello Stato)

Art.1 – Tutti gli orfani di femminicidio (di età inferiore ai 26 anni) avranno diritto al gratuito patrocinio (a spese dello Stato) in deroga ai limiti di reddito previsti, a prescindere dal reddito: sono inclusi i procedimenti penali, civili e di esecuzione forzata.

 

  1. Sequestro conservativo dei beni dell’omicida, provvisionale

Artt.3 e 4 – Il Pubblico Ministero impegnato nel processo contro l’omicida (coniuge, convivente, partner), ha l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei suoi beni a titolo di risarcimento nei confronti dei figli. Questo procedimento scatta quando viene condannato con sentenza definitiva ed irrevocabile. Nel caso venga pronunciata sentenza di condanna in primo grado, il Giudice è tenuto a condannare l’omicida al pagamento della provvisionale che equivale al 50% del danno previsto. Il sequestro conservativo (art. 3) eseguito dal p.m. diventa diritto in pignoramento.

 

  1. Modifiche all’art. 577 del codice penale (aggravanti del reato di omicidio)

E’ prevista la pena dell’ergastolo nel caso in cui l’omicida sia il coniuge (anche separato) nonché convivente  o persona legata da una relazione affettiva. Se la vittima è un coniuge divorziato o partner di un’unione civile cessata, la pena è pari a 24-30 anni di reclusione.

 

  1. Indegnità a succedere

A partire dal rinvio a giudizio del coniuge indagato, questi è sospeso dalla successione fino alla sentenza definitiva di proscioglimento oppure al decreto di archiviazione. In caso di patteggiamento o condanna, l’imputato è escluso definitivamente dalla successione. Questo vale anche per gli indagati per tentato omicidio oppure omicidio volontario nei confronti di fratelli, sorelle, genitori.

 

  1. Pensione di reversibilità

In caso di omicidio volontario del coniuge o partner, l’imputato è sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità, fino alla sentenza definitiva. Nel frattempo, la pensione sarà corrisposta ai figli, senza obbligo di restituzione; in caso di proscioglimento o archiviazione, sarà lo Stato a corrispondere gli arretrati.

 

  1. Affidamento degli orfani minori

I minori, orfani di femminicidio, possono essere affidati a parenti fino al terzo grado; si privilegia la continuità affettiva tra fratelli e sorelle.

 

  1. Cambiamento del cognome

I figli della vittima di femminicidio o crimine domestico hanno il diritto di modificare il proprio cognome, se coincide con quello del genitore omicida condannato con sentenza definitiva ed irrevocabile.

 

  1. Perdita di alloggio popolare

L’imputato per violenza domestica (consumata o tentata, sfociata o meno in femminicidio, incluse lesioni, violenza, violenza sessuale, incesto, ecc.) perde l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dalla coabitazione con la vittima. Subentrano nella titolarità del contratto i terzi conviventi, che non perdono di certo il diritto di abitazione.

 

  1. Esteso agli orfani il fondo vittime di reati mafiosi

Dal 2017, il fondo per le vittime di mafia, usura e reati internazionali violenti è stato esteso agli orfani di crimini domestici e femminicidio con dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all’anno. Viene garantita agli orfani l’assistenza gratuita medico-psicologica ed attribuita la quota di riserva prevista per le categorie protette.

 

Francesco Ciano

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