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FEMMINICIDIO
COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE A TUTELA DEI FIGLI DELLE VITTIME?
Il 21 maggio abbiamo appreso la notizia riguardante la prima applicazione a Siracusa della nuova legge a tutela dei figli delle vittime di femminicidio entrata in vigore il 16 febbraio 2018.
Laura Petralito è stata uccisa a coltellate il 17 marzo dal compagno Paolo Cugno: agli orfani (una bimba di 10 mesi ed un bimbo di 3) spettano i beni dell’assassino (mobili e immobili) stimati per un valore di un milione di euro. Il gip Andrea Migneco ha disposto il sequestro preventivo dei beni a favore dei piccoli orfani: dopo la condanna di primo grado, i giudici potranno disporre una provvisionale del 50% dell’intera somma a favore dei bimbi, mentre il resto sarà disponibile quando la condanna diventerà definitiva.
Non si può ‘risarcire’ col danaro tutto il dramma e lo shock in cui versano i figli delle vittime e che probabilmente segnerà la loro vita, ma questa prima applicazione è una vittoria, una grande conquista civile. I figli delle vittime di femminicidio hanno diritto ad una tranquillità economica e non solo: a compimento della maggiore età, potranno cambiare il loro cognome se vorranno.
Il Ddl è diventato legge con 165 sì, 5 no ed un astenuto. I tempi del dibattito si sono allungati a causa dell’ostruzionismo di FI e di Idea in commissione di Giustizia.
L’Italia è il primo Paese in Europa a dare una legge che tutela bambine e bambini, ragazze e ragazzi coinvolti nel dramma dell’uccisione della propria madre per mano del padre.
Femminicidio: dati Istat e giustizia economica per gli orfani
Per ogni donna vittima di femminicidio, c’è almeno un bimbo che non può più chiamarla mamma.
I dati Istat riportano, per il decennio 2007-2017, un totale di 1.600 orfani di femminicidio (417 dal 2014 in poi) e molti di questi bimbi sono stati anche testimoni della violenza subita dalla madre, spettatori del gesto estremo, dell’omicidio per mano del padre o compagno che sia, il quale a sua volta si è poi tolto la vita.
Con la nuova legge viene garantita giustizia economica per loro, ma è altrettanto importante chiedersi: chi li proteggerà emotivamente? Sono orfani speciali che si ritrovano a dover convivere con shock, profonde cicatrici, incertezza per il futuro, per ciò che riserverà loro il destino.
Le reazioni alla tragedia variano a seconda del carattere e dell’età del bambino ma, di base, il trauma di questo lutto resta enorme. Ciò che li accomuna tutti è la ricerca dell’affettività: soltanto se affidati a zii, nonni o famiglie adeguate possono sperare di superare in parte questo trauma. Il compito di affidarli a parenti o famiglie spetta ai tribunali che hanno, in questo senso, una grande responsabilità nel fare una scelta del genere.
La legge a tutela degli orfani: analisi
La nuova legge a tutela degli orfani di femminicidio è in vigore dal 16 febbraio 2018. Garantisce giustizia economica “ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti senza un genitore a seguito di un omicidio commesso dall’altro coniuge anche se legalmente separato o divorziato”. La fattispecie è prevista anche in caso di unioni civili (seppure cessate) e di convivenza stabile.
La nuova legge introduce anche l’uxoricidio (l’omicidio del coniuge, anche separato, del partner dell’unione civile e del convivente) tra le fattispecie previste dall’art. 577 del codice penale. La pena prevista, quindi, è l’ergastolo: la reclusione scende a 24-30 anni se la vittima era divorziata o per unione civile cessata.
Vediamo i 9 punti previsti dalla legge in questione.
- Gratuito Patrocinio (ammissione alla difesa a spese dello Stato)
Art.1 – Tutti gli orfani di femminicidio (di età inferiore ai 26 anni) avranno diritto al gratuito patrocinio (a spese dello Stato) in deroga ai limiti di reddito previsti, a prescindere dal reddito: sono inclusi i procedimenti penali, civili e di esecuzione forzata.
- Sequestro conservativo dei beni dell’omicida, provvisionale
Artt.3 e 4 – Il Pubblico Ministero impegnato nel processo contro l’omicida (coniuge, convivente, partner), ha l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei suoi beni a titolo di risarcimento nei confronti dei figli. Questo procedimento scatta quando viene condannato con sentenza definitiva ed irrevocabile. Nel caso venga pronunciata sentenza di condanna in primo grado, il Giudice è tenuto a condannare l’omicida al pagamento della provvisionale che equivale al 50% del danno previsto. Il sequestro conservativo (art. 3) eseguito dal p.m. diventa diritto in pignoramento.
- Modifiche all’art. 577 del codice penale (aggravanti del reato di omicidio)
E’ prevista la pena dell’ergastolo nel caso in cui l’omicida sia il coniuge (anche separato) nonché convivente o persona legata da una relazione affettiva. Se la vittima è un coniuge divorziato o partner di un’unione civile cessata, la pena è pari a 24-30 anni di reclusione.
- Indegnità a succedere
A partire dal rinvio a giudizio del coniuge indagato, questi è sospeso dalla successione fino alla sentenza definitiva di proscioglimento oppure al decreto di archiviazione. In caso di patteggiamento o condanna, l’imputato è escluso definitivamente dalla successione. Questo vale anche per gli indagati per tentato omicidio oppure omicidio volontario nei confronti di fratelli, sorelle, genitori.
- Pensione di reversibilità
In caso di omicidio volontario del coniuge o partner, l’imputato è sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità, fino alla sentenza definitiva. Nel frattempo, la pensione sarà corrisposta ai figli, senza obbligo di restituzione; in caso di proscioglimento o archiviazione, sarà lo Stato a corrispondere gli arretrati.
- Affidamento degli orfani minori
I minori, orfani di femminicidio, possono essere affidati a parenti fino al terzo grado; si privilegia la continuità affettiva tra fratelli e sorelle.
- Cambiamento del cognome
I figli della vittima di femminicidio o crimine domestico hanno il diritto di modificare il proprio cognome, se coincide con quello del genitore omicida condannato con sentenza definitiva ed irrevocabile.
- Perdita di alloggio popolare
L’imputato per violenza domestica (consumata o tentata, sfociata o meno in femminicidio, incluse lesioni, violenza, violenza sessuale, incesto, ecc.) perde l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dalla coabitazione con la vittima. Subentrano nella titolarità del contratto i terzi conviventi, che non perdono di certo il diritto di abitazione.
- Esteso agli orfani il fondo vittime di reati mafiosi
Dal 2017, il fondo per le vittime di mafia, usura e reati internazionali violenti è stato esteso agli orfani di crimini domestici e femminicidio con dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all’anno. Viene garantita agli orfani l’assistenza gratuita medico-psicologica ed attribuita la quota di riserva prevista per le categorie protette.
Francesco Ciano