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GRATUITO PATROCINIO PER TUTTE LE VITTIME DI STALKING, VIOLENZA SESSUALE E MALTRATTAMENTI
In Italia, le vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti hanno la possibilità di chiedere tutela e difendersi senza dover sostenere spese (onorario dell’avvocato, spese processuali, ecc.). Sono esentate dal limite della soglia reddituale: hanno diritto al gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) indipendentemente dalla loro condizione economica.
L’obiettivo del legislatore è spingere le vittime a denunciare e difendersi in Tribunale rimuovendo qualsiasi ostacolo, anche di natura economica, per far emergere i reati e punirne gli autori attraverso le pene previste dalla legge o il risarcimento dei danni subiti costituendosi parte civile.
Difendersi a costo zero si può nel nostro Paese.
La vittima non deve far altro che denunciare ed iniziare il percorso di uscita dalla violenza.
Come funziona e come richiederlo?
A chi spetta, chi è escluso dal patrocinio a spese dello Stato?
GRATUITO PATROCINIO: COME FUNZIONA
Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) è un beneficio riconosciuto dal DPR n. 115 del 30.05.2002. Spetta ai meno abbienti che non possono sostenere eventuali spese processuali. Periodicamente le soglie di reddito indicative entro cui si viene ammessi a questo beneficio vengono aggiornate.
Le soglie reddituali variano:
– in ambito civile attualmente è prevista una soglia di 11.493,82 euro. Viene calcolata tenendo conto del reddito complessivo percepito e dichiarato nell’anno precedente dai conviventi del richiedente;
– in ambito penale, la soglia può aumentare di 1.032,91 euro per ciascun soggetto convivente con il richiedente.
Chi rientra entro queste soglie, ha diritto al gratuito patrocinio: potrà richiedere di essere ammesso al beneficio allo scopo di avviare qualsiasi procedimento giudiziario. Non dovrà così sostenere alcun costo: tutte le spese di procedura (notifica, marche da bollo, imposte, diritti di copia, ecc.) verranno anticipate dallo Stato che, a fine causa, pagherà l’onorario dell’avvocato.
Presso i COA (Consigli degli Ordini degli Avvocati) vengono tenuti appositi elenchi di avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato. Soltanto questi avvocati possono rappresentare in giudizio i beneficiari del gratuito patrocinio.
I cittadini ammessi al beneficio devono inviare le domande ai COA che, in seguito, ne deliberano o meno l’ammissione. Il legale abilitato per il gratuito patrocinio, a conclusione della sua prestazione professionale, verrà pagato direttamente dallo Stato.
CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO, CHI È ESCLUSO DAL BENEFICIO
Il gratuito patrocinio trova fondamento nella Costituzione italiana, in particolare nel principio di uguaglianza (art. 3) e nel diritto di difesa (art. 24). Deve essere garantita a tutti, anche a coloro che non hanno mezzi economici, la possibilità di tutelare i propri diritti e difendersi in un processo (art.76, co. 4-bis, D.P.R. 115/2002).
A chi spetta il beneficio?
Possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, enti ed associazioni no-profit.
Chi è escluso dal beneficio?
Il legislatore esclude dal beneficio gli imputati o condannati per reati fiscali o reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed al contrabbando. Non sono ammessi al gratuito patrocinio neanche coloro che decidono di nominare un secondo difensore di fiducia.
Il gratuito patrocinio può essere richiesto in sede civile e penale: l’importante è che le ragioni da far valere siano rilevanti e non pretestuose. Una volta ottenuta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il gratuito patrocinio sarà valido in ogni grado e fase del processo, dalle indagini preliminari alla Corte d’Appello e in Cassazione.
In linea generale, il richiedente deve possedere un reddito non superiore a 11.493,82 euro risultante dall’ultima dichiarazione (in ambito civile) che può aumentare (in ambito penale) di 1.032,91 euro per ogni soggetto che convive con il richiedente.
Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari il reddito considerato risulta dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare.
Esiste un’eccezione alla regola della soglia del reddito e riguarda reati gravi da tutelare al massimo come stalking, violenza sessuale, maltrattamenti, violenza ai minori.
NESSUNA SOGLIA REDDITUALE PREVISTA PER LE VITTIME DI VIOLENZA
Se il patrocinio a spese dello Stato è una misura lodevole in genere, lo è ancora di più nei confronti di chi non ha disponibilità economiche ed intende far valere i propri diritti in caso di reati come stalking e violenza sessuale.
Per le vittime di questi reati, che vivono l’esperienza subita in solitudine e nel dramma del silenzio, il gratuito patrocinio è sempre ammesso.
Stalking, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia sono reati socialmente gravi e necessitano di un’adeguata repressione. Tanto che per incoraggiare la vittima di tali delitti a denunciare il suo aguzzino, lo Stato si fa carico delle spese processuali e penali indipendentemente dalle sue condizioni economiche.
Per le vittime di violenza non esiste nessuna soglia reddituale da rispettare.
Sono ammesse ex lege al patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna verifica del reddito (Cass. sez. IV Penale, sent. n. 13497/2017), quindi senza limite di reddito, le vittime dei seguenti reati penali:
– stalking (atti persecutori);
– violenza sessuale;
– violenza sessuale di gruppo;
– maltrattamenti in famiglia;
– atti sessuali con minorenni;
– mutilazione degli organi genitali femminili;
– riduzione in schiavitù in danno di minori;
– tratta di persone in danno di minori;
– adescamento di minorenni;
– corruzione di minorenni;
– sfruttamento della prostituzione minorile.
La Cassazione ha stabilito che il giudice deve accogliere la richiesta del beneficio per garantire alle vittime di questi reati gravi un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale.
E’ intervenuta quest’anno la Corte Costituzionale: con la sentenza n.1 dell’11 gennaio 2021 ha confermato che per i reati sopra elencati, l’estensione del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito non viola la Costituzione: non lede il principio di uguaglianza in quanto le vittime di questi delitti si trovano in una particolare condizione di vulnerabilità.
L’obiettivo del legislatore è rimuovere qualsiasi ostacolo (anche di tipo economico) che possa scoraggiare la vittima di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti a denunciare e ad agire in giudizio contro il suo aguzzino.
Se sei una vittima di violenza, maltrattamenti o stalking potrai affidarti ad un avvocato abilitato al gratuito patrocinio presentando domanda di ammissione al beneficio. Lo Stato penserà alle spese, all’onorario dell’avvocato, alla condanna dello stalker o uomo violento per una ‘lotta senza quartiere‘ portata avanti da anni in Italia.
A te non resta altro da fare che denunciare chi ti fa del male.
COME RICHIEDERE IL GRATUITO PATROCINIO
Per accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, occorre presentare apposita domanda (di persona o tramite un legale) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati se si tratta di giudizio civile.
In caso di processo penale, l’istanza deve essere presentata al giudice competente dinanzi a cui si svolge il processo.
Il richiedente deve sottoscrivere la richiesta (a pena di inammissibilità) che va oltretutto autenticata dall’avvocato difensore (art. 79 D.P.R. 115/2002)
La domanda deve contenere le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare nonché le indicazioni del relativo processo.
Bisognerà allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi percepiti nell’anno precedente se la richiesta non riguarda reati il cui beneficio è garantito dallo Stato indipendentemente dai limiti di reddito. Andrà allegata anche copia del documento di identità e la documentazione eventualmente richiesta dal magistrato competente o dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Una volta presentata la richiesta, il giudice competente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati entro 10 giorni, dopo averne valutato la fondatezza, potrà accoglierla o rigettarla (art. 96 D.P.R. 115/2002). Se non viene accolta, l’interessato potrà comunque presentare ricorso.
REATO DI STALKING: NORMATIVA, PENE PREVISTE
Ricordiamo quali sono le pene previste in Italia per lo stalking e la violenza sessuale.
Il reato di stalking, in Italia, è disciplinato dalla Legge n. 38 del 23 aprile 2009 che ha introdotto nel Codice penale una nuova fattispecie di reato: gli atti persecutori (art. 612 bis c.p.).
Per configurare il reato di stalking, il comportamento del persecutore deve essere tale da provocare:
– un perdurante stato di ansia e paura, accompagnato da un senso di oppressione;
– un fondato timore per sé, per un prossimo congiunto oppure per una persona con cui si ha una relazione affettiva;
– un cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Lo stalking è un reato contro la persona e la sua autodeterminazione, perseguibile a querela di parte: la vittima ha 6 mesi di tempo per poter denunciare il reo. Se il reato è ai danni di un minore o di un disabile è perseguibile d’ufficio (non servirà una denuncia da parte della vittima, sarà lo Stato ad agire direttamente per tutelarla).
La condanna allo stalker prevede la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi. Pena che può essere aumentata fino ad un terzo se il reato viene commesso ai danni del coniuge (anche divorziato o separato) o di una persona con cui c’è un legame affettivo o se viene commesso tramite mezzi telematici e informatici. La pena aumenta della metà se lo stalking è commesso ai danni di un minore, un disabile, una donna incinta o se l’autore agisce armato o travisato.
Senza la denuncia non solo non puoi difenderti ma non puoi consentire alle autorità ed alla legge di condannare il tuo aguzzino. Con il patrocinio a spese dello Stato puoi farlo gratis.
VIOLENZA SESSUALE: NORMATIVA, PENE PREVISTE
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni“. Questa è la definizione giuridica della violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis del Codice Penale italiano.
La pena viene applicata a chi induce una persona a compiere o subire atti sessuali in due modalità:
– abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento dell’atto sessuale con costrizione fisica, minaccia o abuso di autorità (pubblica o privata);
– ingannando la vittima in quanto l’autore della violenza si è sostituito ad altra persona.
Per atti sessuali s’intende ogni atto che coinvolge la corporeità della persona offesa con la volontà e coscienza di compiere un atto invasivo nella sfera sessuale delle vittima non consenziente (inclusi baci o abbracci).
La violenza non è intesa solo come fisica ma comprende qualsiasi atto che limiti la libertà della persona offesa contro la sua volontà.
Il reato di violenza sessuale tutela la libertà sessuale e l’autodeterminazione della vittima, non più la moralità pubblica e il buon costume come in passato.
La Legge n. 69/2019 (Codice Rosso) entrata in vigore il 9 agosto 2019 ha inasprito le pene anche a tutela delle vittime di violenza sessuale. Il termine per presentare denuncia passa da 6 mesi ad un anno. Oggi, lo stupratore viene punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Per la violenza sessuale ai danni di minori di anni 14 in cambio di denaro o promessa di denaro (art. 609-quater c.p.) si prevede l’aumento della pena fino a un terzo.