IL CYBER-BULLISMO E RIPERCUSSIONI PSICOLOGICHE

IL CYBER-BULLISMO E RIPERCUSSIONI PSICOLOGICHE
8 Ottobre 2018 Francesco Ciano

IL CYBER-BULLISMO E RIPERCUSSIONI PSICOLOGICHE

 

Il cyber bullismo è un attacco  continuo, offensivo e pervasivo verso una persona, mediante gli strumenti  internet. Questo fenomeno consiste nell’uso di media digitali e nell’invio ripetuto di messaggi offensivi tramite sms, in chat o su face book, volto a molestare una persona per un lungo periodo. I cosiddetti bulli minacciano e offendono la persona facendogli terrorismo psicologico. In questi casi la vittima rischia di perdere stima verso sé stessa, di perdere fiducia in sé stessa,  di avere stati di ansia e depressione. Questi messaggi  non si possono cancellare e vengono riletti da una vasta platea di persone in rete. A volte il bullo non si rende conto delle conseguenze che può provocare, mentre ci sono casi in cui l’atto di bullismo viene fatto con l’intento di danneggiare la vittima. Questo fenomeno può creare delle ripercussioni molto pesanti sulla persona che si vede danneggiata la propria reputazione nel giro di  poco tempo , in una comunità, come quella su internet, molto ampia. I contenuti pubblicati possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.  Nel caso di adolescenti spesso gli insegnanti o i genitori rimangono all’oscuro perché non hanno accesso  alla comunicazione in rete  del ragazzo/a, perciò passa molto tempo prima che il problema venga alla luce.

Chi sono i protagonisti del cyberbullismo?

  • il bullo, ragazzo/a che compie l’atto;
  • le vittime, coloro che subiscono;
  • gli osservatori che assistono, in maniera più o meno passiva, alla performance.

 

Esistono due forme di cyberbullismo:

  • e-bullying diretto che consiste nell’uso di Internet per inviare messaggi minacciosi alla vittima;
  • e-bullying indiretto che consiste nel diffondere messaggi dannosi o calunnie sul conto della vittima.

 

L’autore di solito è sconosciuto, nel cyberbullismo riesce a mantenere l’anonimato in rete.  Solitamente le vittime, gli spettatori e gli autori di bullismo difficilmente parlano di quello che sta succedendo.

I segnali che possono allarmare un genitore o un’altra persona che conosce la persona  vittima,  ad esempio, è quando il ragazzo si isola, soffre maggiormente di problemi di salute, ha mal di pancia o ha disturbi del sonno, i compagni di scuola non si fanno più vivi, il figlio non vuole andare a scuola , le prestazioni scolastiche peggiorano .

I bulli possono presentare un calo del rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta. L’incapacità di rispettare le regole può portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o ad agire in modo aggressivo e violento in famiglia.

Come poter favorire la prevenzione: evitare di pubblicare immagini personali su blog e reti sociali perché rischiamo di diventare un facile bersaglio. Bisogna evitare di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo, utilizzare le impostazioni di privacy.

La vittima in questi casi cosa può fare: non rispondere in rete all’autore , comunicarlo al genitore piuttosto che a un’altra persona, se è possibile salvare i messaggi ricevuti in modo da poterli mostrare come prova alle forze dell’ordine.

 

La legge

In vigore il 18 giugno 2017 la nuova legge sul cyberbullismo. Tecnicamente si chiama legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Eccone i punti salienti:

  1. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
  2. Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 18 settembre) il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle   Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.
  1. Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
  2. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
  3. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
  4. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
  5. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.

 

 

Bibliografia

 

Cyberbullismo : ricerche e strategie di intervento Maria Luisa Genta, Antonella Brighi e Annalisa Guarini.  Milano : Angeli, 2013. – 191 p.  Biblioteca Cesda: Coll. P 365.

Cyberbullying : un nuovo tipo di devianza  Anna Civita Milano : Angeli, 2011. – 159 p.  Biblioteca Cesda: Coll. N 655

http://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo

http://www.vita.it/it/article/2017/06/05/cyberbullismo-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-in-sette-punti/143619/

 

 

Per informazioni:

Dott.ssa Camilla Serena

Psicologa clinica e forense

C.so Bramante 61, 10126, Torino

www.psicologa-dottssa-camilla-serena.business.site

Email cami.serena@tiscali.it

Tel 3397818130

 

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