
Ti senti vittima di un pedinamento? Pedinata da uno sconosciuto o da un ex che conosce bene le tue abitudini? Magari, all’inizio, pensavi si trattasse di pura coincidenza ma, ora, ti senti come braccata e tutto questo ti provoca uno stato di ansia anzi, peggio, di panico. Temi per la tua incolumità, pensi che quel tipo che ti pedina come un’ombra non è solo curioso ma ha intenzione di farti del male, di aggredirti dietro l’angolo, di minacciarti. Hai paura. Ne hai parlato con poche amiche, non sai che fare e come muoverti affinché tutto questo finisca.
Se ti trovi in uno stato di ansia e turbamento o se, addirittura, temi per la tua incolumità, vuol dire che il pedinamento si è trasformato in qualcosa di più: quel ‘qualcosa’ che la legge chiama molestia oppure stalking, due reati per i quali la persona che ti ‘segue’ va assolutamente denunciata.
Vediamo cosa dice la legge in merito e come puoi muoverti di conseguenza per tutelarti.
Pedinamento: quando diventa molestia
Come puoi tutelarti da una persona che ti pedina ormai regolarmente? Più i giorni passano, più tremi e ti senti in preda a svariate sensazioni: rabbia, paura, confusione, nausea, insicurezza. Non vuoi subire più quell’ombra, quel fiato sul collo che condiziona sempre di più la tua vita.
Il pedinamento, l’atto del seguire (di nascosto o meno) una persona, nel nostro ordinamento non è di per sé un reato e non viene punito dal Codice Penale perché, di base, non viola la privacy verificandosi in un luogo pubblico. Può trattarsi di un ammiratore, un ex fidanzato, un amico, un parente: se ti accorgi che sei seguita, in teoria non puoi fare nulla per legge.
In un Paese civile, però, è nostro diritto difenderci da tutto ciò che rappresenta un ‘disturbo’ o un ‘pericolo’ per la nostra incolumità e salute psicofisica. Anche nel caso di pedinamento, esistono gli strumenti giuridici per difendersi. Per trovare questi strumenti, bisogna capire innanzitutto dove finisce il pedinamento e dove inizia la molestia o lo stalking.
Se il pedinamento è discreto e non crea particolari paure, lo ‘spione’ non commette reato. Se crea turbamento, ansia, disturbo e disagio può scattare il reato di molestia che, invece, è punito dal Codice Penale.
Reato di molestia: art. 660 del Codice Penale
Il Codice Penale definisce il reato di molestia un atto che determina nella vittima un senso di disagio, tormento, irritazione, un vero e proprio turbamento del proprio benessere fisico e morale. Il persecutore si muove con la precisa volontà di dare fastidio, disturbare, molestare, importunare, interferire inopportunamente nella sfera di libertà della vittima, senza un giustificato motivo.
Per individuare il reato di molestia, l’atto di pedinamento deve essere compiuto in un luogo pubblico (strada, piazza) o aperto al pubblico (cinema, teatro). L’art. 660 del Codice Penale stabilisce che: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.”
Se un padre segue l’ex moglie con il preciso scopo di vedere suo figlio non commette reato di molestia anche se la sua ex prova fastidio. In altri casi, quando è presente l’elemento fondamentale dello stato di ansia, disturbo e disagio, chi pedina può essere denunciato per molestie.
Pedinamento: quando diventa stalking
Il pedinamento può sfociare in qualcosa di peggio della semplice molestia. Questo ‘peggio’ si chiama stalking. Chi pedina si trasforma in stalker se il suo comportamento non è sporadico, non crea solo fastidio, disturbo o molestia ma un vero e proprio stato d’ansia, panico, senso di pericolo, timore per la propria incolumità, paura di subire del male.
Lo stalking, ai sensi dell’art. 612 bis del Codice Penale, è il reato di atti persecutori. La principale differenza con la molestia è la condotta reiterata, ripetuta, dello stalker. Sono ripetute le molestie e minacce che causano un grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità e quella di un prossimo congiunto tanto da alterare le abitudini di vita della vittima. Si manifesta spesso attraverso pedinamenti per intimorire la vittima, perseguitarla, farla sentire spiata, schiava della sua continua presenza a distanza.
Chiariamo bene un punto: per ‘reiterata’, secondo la Cassazione, s’intende la condotta svolta anche solo 2 volte aggravata da molestie telefoniche, ad esempio. A quel punto, ti consigliamo vivamente di denunciare chi ti perseguita per la strada o in altri modi. Questo perché il pedinamento potrebbe rappresentare l’anticamera di reati più pericolosi, violenti, da prevedere e stroncare sul nascere allertando le forze dell’ordine.
Come denunciare chi ti pedina: procedura
Se stai subendo il pedinamento e ti provoca un costante stato di ansia, rivolgiti ai carabinieri o alla Procura della Repubblica denunciando i fatti per iscritto o oralmente.
L’autorità giudiziaria raccoglierà le tue dichiarazioni redigendo un verbale e trasmettendolo, in seguito, al Pubblico ministero che valuterà la sussistenza o meno dei reati.
Il reato di molestie è procedibile d’ufficio nel senso che i fatti possono essere denunciati dalla vittima o da un terzo a conoscenza dell’illecito: per la denuncia, non ci sono limiti di tempo.
Il pedinamento inopportuno e molesto, per essere punito penalmente, non deve essere per forza abituale: è sufficiente un singolo episodio molesto purché risulti pressante, insistente, impertinente.
Il reato di stalking è procedibile a querela di parte entro 6 mesi da quando la condotta illecita è cessata oppure d’ufficio se è commesso ai danni di minori o persone disabili oppure se è compiuto da una persona ammonita dal Questore.
La vittima che denuncia non deve temere la controquerela per calunnia, nel caso in cui il Pm decida di archiviare il procedimento o se il giudizio penale si conclude con l’assoluzione dell’imputato.
Per il pedinamento ‘professionale’ (effettuato da una società investigativa), è necessaria l’autorizzazione del Prefetto: ricordiamo che l’attività di investigatore è soggetta e regolamentata da un proprio codice.
Francesco Ciano
4 Commenti
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Anni or sono anche a me capitò di sentirmi pedinato e da anni che le mie conversazioni, di qualsivoglia genere, tipo ed aventi qualsiasi tipo di contenuto…anche le più intime od idiote, venissero distribuite ai 4 venti, persino sui luoghi di lavoro…esausto mi recai presso una caserma dei carabinieri, prima ufficiosamente, parlando con quello che credevo essere un amico carabiniere, poi, recandomi di persona e cercando di fare presente la cosa alle autorità domandando se ci fossero gli estremi. Oltre tutto nel periodo mi vennero sottratti denari dal conto corrente che gestivo on line e di cui ovviamente feci denuncia…e contemporaneamente lo chiusi. Vicendevolmente tutta la posta era smistata altrove se non aperta…carte elettroniche non arrivavano od arrivano con la confezione aperta…etc. Per le autorità tutto normale ed ovviamente senza conseguenze.
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si chiama GLADIO
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si chiama GLADIO
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Succedono a molti questi fatti.
Si chiama Gladio
E’ operativo: https://www.youtube.com/watch?v=VCZ90VyGZdM
Imposimato Giudice, ne parla chiaramente.