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REVENGE PORN NUOVE NORME DEL DECRETO CAPIENZE A TUTELA DELLE VITTIME
Il Decreto Capienze approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri (in vigore dall’11 ottobre) non riguarda soltanto le riaperture dei musei, cinema, teatri, locali pubblici, eventi sportivi. Introduce una misura importante che interessa il fenomeno del Revenge Porn: punta a tutelare maggiormente le vittime, inclusi i minori over 14.
Le competenze del Garante in materia di prevenzione della diffusione di immagini foto e video sessualmente espliciti vengono potenziate.
Scopriamo cosa cambia.
REVENGE PORN: COME IL DECRETO CAPIENZE PROTEGGE LE VITTIME
Il fenomeno del Revenge Porn, noto da almeno un ventennio, è esploso parallelamente all’utilizzo massivo degli smartphone e dei social network. Consiste nella diffusione di immagini o video intimi, sessualmente espliciti senza (o contro) il consenso della vittima ritratta.
Con la Legge 69/2019 è diventato un reato a sé stante (art. 612 ter c.p.) che prevede sanzioni penali severe (reclusione da uno a 6 anni) e una multa da 5mila a 15mila euro. Punisce chiunque, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, cede, consegna, pubblica o diffonde senza il consenso del soggetto interessato. Punisce anche chi li diffonde, invia, consegna, cede e pubblica senza il consenso della vittima dopo aver ricevuto o acquisito il materiale compromettente per arrecarle danno.
Prima di questa legge, le condotte che integravano il reato erano perseguite tramite incriminazione di altri reati (minaccia, diffamazione, estorsione, violazione della privacy e trattamento illecito di dati personali).
Ciò che la norma non ha previsto, però, è come bloccare la diffusione di immagini compromettenti per tutelare concretamente le vittime. Una lacuna grave che, quest’anno, ha spinto il Governo a dettare una disciplina urgente con decreto legge.
Attraverso il decreto legge Capienze (n. 139-8 ottobre 2021) il Governo Draghi ha ampliato la gamma di tutele in favore delle vittime di Revenge Porn, inclusi i minori over 14.
D’ora in poi, per bloccare la divulgazione di immagini o video illeciti, il Garante Privacy potrà emanare provvedimenti direttamente nei confronti del soggetto tramite cui viene diffuso il materiale online (WhatsApp, Facebook, YouTube, ecc.).
Il nuovo strumento normativo ha inserito l’art. 144 bis nel Codice Privacy (decreto legislativo 196/2003).
INTRODUZIONE DELL’ART. 144 BIS NEL CODICE PRIVACY
L’art. 144 bis inserito nel Codice Privacy dal Decreto Capienze è stato rubricato Revenge Porn.
Cosa prevede?
Chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di sospettare che immagini o video sessualmente espliciti che lo riguardano possano essere stati inviati, ceduti, consegnati, pubblicati o diffusi senza il suo consenso (violando l’art. 612-ter c.p.) può inviare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi direttamente al Garante Privacy che, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvederà secondo quanto indicato dall’art. 58 del Regolamento (UE) 2016/679 e dagli artt. 143 e 144.
Se la segnalazione riguarda minorenni, la richiesta al Garante Privacy può essere fatta anche dai genitori, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
In base al Regolamento UE 16/679, i poteri previsti dall’art. 58 sono i seguenti:
- Imporre una limitazione definitiva o provvisoria al trattamento (incluso il divieto del trattamento stesso);
- Ordinare la rettifica, cancellazione di dati personali o limitazione del trattamento nonché la notifica di queste misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali.
Il legislatore d’urgenza attribuisce al Garante Privacy il potere di emanare direttamente provvedimenti inibitori nei confronti del soggetto attraverso cui si diffondono immagini o video illeciti (come Facebook, YouTube, WhatsApp).
UNA MISURA IMPORTANTE PER COMBATTERE IL REVENGE PORN
La nuova misura prevista dall’art. 144 bis inserito nel Codice Privacy è notevole, uno strumento di tutela utile ed efficace considerando, oltretutto, l’accesso diretto al Garante delle richieste anche per i minori.
Questa soluzione ricorda la norma per contrastare il cyberbullismo.
Di fatto, il blocco diretto della diffusione di immagini e video compromettenti da parte del Garante protegge le vittime più della sanzione penale a carico del reo.
Si tratta di un passo in avanti notevole che tutela maggiormente i minori, sempre più vittime della diffusione illecita di contenuti espliciti sui social network (ricordiamo le chiusure di svariati gruppi Telegram per scambio di contenuti pedopornografici).
Finora, i minori potevano richiamare l’attenzione soltanto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in caso di situazioni ad elevato rischio di violazione dei loro diritti. Oggi, potranno rivolgersi direttamente al Garante Privacy inviando un reclamo a mezzo raccomandata A/R o PEC o una segnalazione con mail ordinaria.
L’invio al Garante dei video sessualmente espliciti non integra la fattispecie del reato previsto dall’art. 612 ter c.p.: tale modalità scelta dal legislatore d’urgenza costituisce un incentivo ad usare questo strumento. Non commette reato di Revenge Porn chi deposita filmati presso la Procura della Repubblica al fine di denunciarli.
Questo tipo di tutela deriva dal Regolamento UE 16/679: sarebbe stato necessario inserirla tramite legge ordinaria, non in un decreto legge d’urgenza del Governo che si occupa di tutt’altro. Comunque sia, meglio tardi che mai.