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STALKING BANCARIO
QUANDO IL DEBITORE DIVENTA VITTIMA DEL RECUPERO CREDITI
Nel mese di ottobre 2016, il partito Fratelli d’Italia presentò alla Camera una proposta di legge per introdurre il reato di stalking bancario. L’obiettivo puntava a dire basta alle richieste persecutorie di banche e società di recupero crediti che lavorano per conto di banche, grandi aziende e società finanziarie. La richiesta, come dichiarò la leader del partito Fdi Giorgia Meloni, tendeva non solo ad estendere il reato di stalking a banche e società finanziarie ma a modificare l’art. 612-bis del codice penale introducendo un’aggravante per le condotte che esulano e travalicano le norme del codice di procedura civile. Pratiche ‘scorrette’ (telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, intimazioni, pressioni d’ogni sorta per spingere i debitori a saldare quanto dovuto) che non provocano solo ansia e timore nella vittima.
Non possiamo dimenticare la tragedia di Dario Casotto raccontata dalla moglie Laura Schiavo: si è suicidato per un debito di 40mila euro non potendo più sopportare la pressione degli agenti di recupero crediti. Oltre alla pesante pressione, anche la beffa perché sanno di poterne approfittare visto che non c’è una legge che li punisca. “Ci chiamavano anche 6 volte al giorno, ininterrottamente. Nelle telefonate ci prendevano anche in giro, ci insultavano” racconta Laura Schiavo.
I debiti vanno pagati ma non con la vita. E’ necessario impedire che altri subiscano tragedie del genere prevedendo una riscossione etica, umana, lecita.
STALKING BANCARIO
LE ATTIVITÀ ILLEGITTIME DA PUNIRE
Lo stalking bancario altro non è che una delle forme che rientrano nel reato di stalking previsto dall’art. 612-bis del codice penale. In questo caso, l’obiettivo è dire stop a condotte aggressive e persecutorie messe in atto da banche, società di recupero crediti che lavorano per conto di banche, enti creditizi, società finanziarie, compagnie telefoniche o di erogazione di servizi (luce, gas, ecc.).
L’incaricato in questione si trasforma in stalker quando mette in atto comportamenti aggressivi, insistenti, pressioni psicologiche, veri e propri atti persecutori violenti a carico del debitore che diventa vittima e, come tale, viene posto in una condizione di grave stress psico-fisico, di oppressione, debolezza e impotenza. A tal punto che può essere indotto al gesto estremo: il suicidio.
Tra le attività illegittime più frequenti:
- la violazione dell’obbligo di informazione al debitore del nome dell’operatore o società di recupero crediti o del creditore;
- utilizzo di numeri telefonici riservati, anonimi, non visibili quando l’operatore contatta il debitore;
- informazioni ingannevoli allo scopo di intimorirlo (ad esempio, utilizzando subdolamente grafiche simili a quelle usate dall’Agenzia delle Entrate);
- continue molestie telefoniche (oppure fax, mail) ad ogni ora del giorno e della notte;
- minacce di azioni legali eccessive e vessatorie;
- visite domiciliari nelle vesti (false) di pubblico ufficiale;
- avvisi di mora affissi sulla porta di casa del debitore/vittima.
Sono queste le condotte illegittime che violano la privacy e le norme riguardanti l’incoercibilità psichica del debitore.
IL REATO DI STALKING BANCARIO AD HOC ESISTE?
Tutto questo è reato e il debitore (nonostante il debito da saldare) diventa a tutti gli effetti una vittima di stalking bancario da tutelare e sostenere anche attraverso centri antistalking e l’istituzione di un osservatorio nazionale antistalking da recupero crediti come evidenziato nel ddl presentato nel 2016 da Fdi.
In casi del genere, il ddl proponeva l’introduzione di un’aggravante e dell’applicazione della pena alla persona fisica, l’incaricato che agisce in proprio o per conto di persona giuridica.
Stimolare il debitore a pagare è giusto, sì, ma senza commettere reato attraverso comportamenti e condotte illecite, senza violare la privacy del debitore, minacciarlo, provocargli un grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, costringerlo a modificare il proprio stile di vita. Tutto questo è stalking, reato punito dalla legge con la reclusione da 6 mesi a 5 anni che può aumentare con le aggravanti (ad esempio, utilizzando strumenti informatici o telematici).
Il ddl presentato da Fdi non è mai giunto a completa approvazione. In sostanza, oggi una società di recupero crediti può rispondere di stalking in base alla comune norma (art. 612-bis) prevista dal codice penale. Bastano due condotte per rispondere di questo reato, secondo la sentenza n. 45648/2013 della Corte di Cassazione: grave stato di ansia e cambiamento dello stile di vita (possibilmente certificato).
Lo stalking bancario presenta, quindi, tre caratteristiche di base:
- lo stalker è un istituto di credito, società finanziaria, una grande azienda o una società di recupero crediti che lavora per conto di una di queste persone giuridiche;
- la condotta è associata al recupero di un precedente credito;
- il comportamento dello stalker deve essere di tipo persecutorio secondo quanto prevede l’art. 612-bis del codice penale.
FRAZIONAMENTO DEL CREDITO E ILLECITO DEONTOLOGICO
Spesso, certi ‘predatori’ che lavorano per società di recupero crediti agiscono senza scrupoli: minacciano di far intervenire esattori o espropriazioni immobiliari, alzano la voce, violano la privacy del debitore, lo perseguitano in tutti i modi.
Fanno anche di peggio: il frazionamento del credito per lucrare su interessi e spese legali. Inviano più decreti ingiuntivi o citazioni in tribunale per lo stesso credito facendo ‘lievitare’ le spese in quanto l’avvocato chiederà il proprio compenso su ogni decreto ingiuntivo. Non è corretto e non è legale.
Con le sentenze n. 23726/2005, n. 26961/2009 e n. 27064/2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che il creditore non può frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento scaglionate nel tempo. E’ un abuso degli strumenti processuali quando il frazionamento è inutile e infondato. Chi viola la legge, in questo senso, può essere condannato dal giudice al rimborso delle spese processuali ‘imposte’ violando la lealtà processuale. In più, il giudice può escludere la restituzione delle spese della parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.
L’avvocato deve rispettare, oltretutto, il codice deontologico forense che disciplina norme morali di lealtà e correttezza. Di conseguenza, anche l’avvocato può rispondere di comportamento scorretto ed azioni intraprese in malafede.
Gli agenti esattoriali devono rispettare un codice morale, un codice deontologico stabilito dalla Unirec (Unione nazionale imprese a tutela del credito) né più né meno come gli avvocati. In sostanza, non devono tenere condotte vessatorie, insolenti nei confronti del debitore, non devono esercitare pressioni o minacce né violare la privacy del debitore, devono svolgere la loro attività con discrezione, nella massima lealtà, correttezza, riservatezza e segretezza professionale.
Agenti esattoriali, creditori, incaricati del recupero crediti o avvocati che non rispettano tutto questo possono essere accusati di stalking bancario.
1 Commento
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Buosera, sono vittima di stalking da un recupero credit, ho lasciato detto di non telefonare a casa perché nn potevo rispondere perché ero al lavoro gli ho fatto cancellare il nr fisso e gli hodato gli orari e loro hanno continuato a telefonare al nr fisso dicendo che partivano in automatico e nn possono fermalo. Poi hanno alzato la voce ed hanno detto che più o meno fanno cosa vogliono ,hanno detto ai miei chi erano e non e’ violazione della privacy