STALKING GIUDIZIARIO: NASCE CON L’ARTICOLO 612 BIS MA NON TUTTI SANNO CHE…

STALKING GIUDIZIARIO: NASCE CON L’ARTICOLO 612 BIS MA NON TUTTI SANNO CHE…
17 Luglio 2018 Francesco Ciano

STALKING GIUDIZIARIO: NASCE CON L’ARTICOLO 612 BIS MA NON TUTTI SANNO CHE…….

 

Il reato di ‘atti persecutori’ è stato introdotto nel nostro Codice Penale con l’articolo 612 bis nel 2009 (DL n. 11 del 23 febbraio 2009 convertito nella L. 38/2009) e, con esso, anche lo stalking giudiziario ma non tutti lo conoscono. Le caratteristiche essenziali dello stalking ci sono tutte con la differenza che lo stalking giudiziario si concretizza nella proposizione di reiterate denunce ed esposti allo scopo, ovviamente, di perseguitare senza tregua la vittima presa di mira.

La mente insana dello stalker non ha limiti. Per lui, il fine giustifica i mezzi, dai pedinamenti alle aggressioni fisiche, dalle minacce o ricatti alla persecuzione giudiziaria fatta di denunce senza fondamento.

 

Stalking giudiziario: un’aggravante del reato di atti persecutori vero e proprio

Lo stalking giudiziario non è una novità, quindi, ma soltanto una delle forme del reato di atti persecutori previsto e punito dall’art. 612 bis del Codice Penale. È uno stalking nello stalking attraverso cui il persecutore non molla la presa rincarando la dose in modo accanito e spietato anche nelle aule dei Tribunali attraverso la calunnia.

Lo stalker, in questo caso e come per il reato più comune e classico, può perseguitare sia la vittima sia un suo familiare tramite azioni civili o penali ripetute nel tempo. Lo fa per i più svariati motivi: vendetta, odio, invidia, rivalità, interessi economici, perversione mentale. Sì, perché lo stalker giudiziario può perseguitare una donna ma anche un collega, un vicino di casa, un parente, ecc. per gli scopi suddetti.

Non si limita di certo ai dispetti, non vuole soltanto dare fastidio: passa dalla molestia allo stalking vero e proprio, il reato che provoca nella vittima un perenne stato di ansia e paura per la propria incolumità tanto da farle cambiare abitudini di vita e da portarla all’esaurimento psicofisico.

 

Stalking giudiziario: il carnefice che si traveste da vittima

Lo stalking giudiziario, di conseguenza, si può definire un’aggravante dello stalking vero e proprio (nei confronti di una ex o di una moglie) o dello stalking condominiale. Va ad integrarsi, il più delle volte, con altre forme del reato di atti persecutori. Un’eccezione potrebbe essere, in questo senso, lo stalking ai danni di un collega nel caso in cui lo stalker intenda perseguitarlo solo in ambito giudiziario e non al di fuori dell’aula di un Tribunale spinto da invidia o rivalità, ad esempio.

Il ‘dettaglio’ peggiore è la natura vigliacca dello stalker che, nel perseguitare a livello giudiziario una persona, si descrive falsamente come vittima presentando denunce contro la ‘vera’ parte offesa. Accusa la vera vittima dei più svariati reati al solo scopo di arrecarle non uno ma tre danni diversi: psicologico, di immagine e giudiziario.

Lo stalking giudiziario può creare nella vittima non soltanto umiliazione ma un ulteriore senso di paura, timore di non essere creduta, di perdere il controllo della propria vita. È un estremo e perverso atto di vigliaccheria da parte del persecutore: usa contro la vittima la normativa che serve, in realtà, a colpire proprio il comportamento di cui lo stalker accusa la sua ‘preda’.

Conoscendo questo fenomeno, le indagini della polizia giudiziaria in caso di denuncia per stalking mirano anche ad esaminare l’eventualità di stalking giudiziario, subdolo e contorto. Tanto il giudice quanto le forze dell’ordine sanno perfettamente che la calunnia può rappresentare una manifestazione estrema del comportamento persecutorio. Premesso questo, denunciate il vostro stalker, vi conviene.

 

Il comportamento tipico del narcisista perverso o dello psicopatico

Lo stalker giudiziario più comune resta, comunque sia, l’uomo che non accetta la separazione o il divorzio, specie se richiesti dalla coniuge a seguito di violenza domestica.

Il ribaltamento di ruolo (carnefice travestito da vittima che trascina in Tribunale la vera parte offesa) è tipico del narcisista perverso e dello psicopatico. Se, poi, ci sono di mezzo dei figli, lo stalker rincara la dose minacciando la vittima di sottrarglieli. Non sono pochi gli autori di violenza domestica che, quando vengono lasciati, minacciano la moglie di toglierle i figli o di ridurla in povertà. In questo senso, lo stalking giudiziario viene considerato una grave forma di violenza economica.

Casi come questo si sono moltiplicati dal 2006, da quando cioè è stato introdotto l’affidamento condiviso. Trascinare in Tribunale ripetutamente una persona costa. Lo stalker potrebbe avere soldi o non averne affatto e risultare nullatenente. Nel secondo caso, il suo divertimento raddoppia: se perde le cause, non potrà mai risarcire la vittima. L’unico obiettivo dello stalker è pressare psicologicamente la sua vittima, provocarle stress, spingerla a sentirsi in colpa ed anche sfinirla economicamente. Sì, perché anche lei dovrà rivolgersi ad un avvocato per difendersi e, se non ha denunciato di stalking il suo aguzzino, non potrà mai ricorrere gratis ad un legale come prevede la legge. Tutto quello che vuole il suo persecutore è vendicarsi.

Lo stalker inonda di denunce la vittima anche per tentare di veder cancellata la misura cautelare del divieto di avvicinamento creando uno strumento difensivo perverso e vigliacco, strumentalizzando l’attività inquirente. Tale tentativo, per uno di questi stalker, è caduto nel nulla grazie alla sentenza della Corte di Cassazione 50438/2017 del 6 novembre 2017 che ha individuato nel suo comportamento un caso di stalking giudiziario.

 

Lo stalking giudiziario merita un aumento della pena?

Ci chiediamo: uno stalker del genere, che ha tentato una prima volta di commettere stalking giudiziario, non dovrebbe essere automaticamente frenato dalla legge nel commettere il reato una seconda volta, almeno contro la stessa vittima? O, per legge, avrebbe il diritto di perseverare dopo aver sbagliato volutamente?

Pensando, oltretutto, alla gravità del suo atteggiamento nei confronti non solo della vittima ma della legge, non meriterebbe un aumento della pena?

Andrebbe punito più aspramente di quanto prevede l’art. 612 bis C.p. perché:

  • Si prende gioco della legge e la strumentalizza per i suoi fini usando il mezzo della calunnia (delitto ex art. 368 C.p.):
  • Fa perdere tempo alla giustizia aumentando inutilmente il carico processuale;
  • Fa gravare lo Stato di spese inutili per procedimenti senza fondamento;
  • Espone la vittima a spese legali e processuali, danni psicologici ed economici, di immagine.

Sì, meriterebbe un aumento della pena e, non potendo risarcire il danno dichiarandosi ‘nullatenente’, sarebbe da chiudere in cella buttando la chiave in un pozzo. Al di là del risarcimento economico (da elevare a potenza) merita la reclusione.

Le donne vittime di questi narcisisti perversi e psicopatici (o, semplicemente, esseri crudeli e senza scrupoli) dovrebbero denunciare per stalking o violenza economica, psicologica per difendersi adeguatamente ricorrendo all’avvocato gratis secondo quanto prevede la legge in caso di stalking e violenza.

 

 

 

Francesco Ciano

3 Commenti

  1. Andrea 2 anni fa

    Perchè l’articolo è declinato dipingendo unicamente la vittima al femminile?
    Ci sono tantissimi uomini vittime di calunnie, querele strumentali e stalking(o accanimento) giudiziario da parte di donne quali le loro ex mogli.

    • Andrea 2 anni fa

      Per il resto sia chiaro ho trovato l’articolo molto bello, descrive a pennello la situazione di cui sono effettivamente vittima (ma io sono, appunto, un uomo).

  2. nunzio 2 anni fa

    Mi sembra di essere entrato in un girone infernale, non in azioni giudiziarie. Chiedo cortesemente se qualcuno mi può dare chiarimenti e a quale ufficio rivolgermi per terminare
    questa diatriba degna di un paese del terzo mondo o da programmi tipo “striscia la notizia”
    Vero che trattasi di pratiche verosimilmente civili ( come scritto da un luogotenente ) ma sono continuate atte a infastidire il sottoscritto con appigli illegali e illegittimi

    Un signore confondendo comodato con usucapione ha agito giudizialmente nei miei confronti dal 2015 ad oggi. Posso capire l’interessato, non riesco a capire come uffici incaricati non distinguono la differenza. Secondo me dovrebbe essere comodato.

    padova 12/03/22
    Mezzasalma Nunzio

    Ho ricevuto in eredità un bene acquistato nel 2013 ad una asta giudiziaria con decreto di trasferimento.

    Dopo aver chiesto il possesso un signore si è fatto avanti richiedendo una usucapione inesistente con

    citazioni di merito atte solo a infastidirmi e a cercare di estorcermi il bene. Sono stato oggetto di numerose

    azioni giudiziarie dal 2015 ad oggi. Il presunto usucapente ha bloccato l’immissione in possesso, per ben tre

    anni e per ben tre volte, illegittimamente, io credo, ricorrendo ai giudici delle esecuzioni e dichiarando una usucapione

    verbale non suffragata da prove. Ad oggi l’usucapente non ha richiesto l’usucapione ha solamente agito nei

    miei confronti con azioni di merito inconcludenti.

    Il signore ignora che non può richiedere l’usucapione:

    a) Perché fratello della precedente proprietaria;

    b) Nel 2004 ha dichiarato al CTU di trovarsi nei locali in qualità di difensore della sorella esecutata;

    c) Il bene deriva da decreto di trasferimento. L’usucapente poteva e doveva opporsi prima del decreto

    di trasferimento non dopo.

    Ho querelato il presunto usucapente:

    1) Per detenzione di immobili altrui e il P.M. Sodani declassa la querela da penale a civile per una

    configurabilità di un acquisto per usucapione, perché l’indagato ha instaurato giudizio di merito e

    si accorge, bontà sua, che il giudice ha disposto la sospensione di rilascio immobile in base

    all’usucapione “immaginaria”. Sospensione illegittima, secondo il mio parere, perché l’usucapione

    doveva essere concreta e suffragata da prove. Il P.M. dopo estenuanti indagini non si è

    nemmeno accorto che diversi giudici davano già dato torto all’usucapente immaginario La

    querela viene archiviata a luglio del 2018 e a settembre dello stesso anno il Tribunale di Ragusa mi consegna il possesso dell’immobile (dopo due mesi) ;

    2) Nella richiesta di archiviazione 2916/18 il P.M. Scollo ritiene che non sono ravvisabili chiare

    ipotesi di reato. Nella querela si parla di odissea giudiziaria, guerra giudiziaria e ho sottolineato

    che già i giudici avevano già dato torto al presunto usucapente e condannando lo stesso anche per lite

    temeraria. Nella querela era implicito lo stalking e la persecuzione giudiziaria. Il P.M. yyyyyy ha

    ritenuto di sottolineare che “gli indagati hanno fatto valere in buona fede pretesi diritti”.

    Secondo me, è importante come si fanno valere i pretesi diritti. Ad oggi sono otto anni di azioni giudiziarie inutili e pretestuose. Non lo affermo io lo affermano i Tribunali di Ragusa e Catania, che hanno condannato gli indagati anche per lite temeraria e al pagamento di 20.000 o 25.000 euro di spese processuali. Più buona fede di questa.( la controparte è un avvocato)

    3) Nell archiviazione della querela 544/21 il P.M. Fornasier riferendosi alla querela 2916/18 del dottor Scollo scrive che

    rimane priva di fondamento la prospettata configurazione di uno stalking giudiziario a colpi di

    ricorsi (ritenuti ,inutili, defatiganti ecc.) comunque costituenti esercizio di un diritto (quello

    che si è compreso di ottenere, la acquisizione della proprietà mediante usucapione) Ad oggi

    l’usucapente non ha richiesto l’usucapione. Se il P.M. avesse indagato adeguatamente si sarebbe accorto che

    non si tratta di usucapione ma di comodato. (Vedi punti a e b) La precedente proprietaria è

    sorella e cognata dei presunti usucapenti. Le indagini vanno effettuate sul campo e non con i se

    e i ma. Il P.M. zzzzzzzz nella richiesta di archiviazione non specifica il caso in cui si richiede un

    diritto inesistente

    Conclusione

    Le ultime azioni di merito promosse dall’usucapente si trovano in una sorta di limbo e vengono posposte di

    anno in anno perché i giudici sono oberati di lavoro. Faccio presente che il Legislatore ha inserito lo

    stalking giudiziario per alleggerire ed eventualmente eliminare il carico di pratiche inutili ai giudici.

    L’Ufficio deputato a far osservare l’art 612 cp bis credo che sia la Procura.

    In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti.

    Padova 12/03/2022

    Mezzasalma Nunzio

    ps Il pseudo usucapente come avvocato sapeva perfettamente quali fossero i termini per porre le opposizioni del caso e non lo ha fatto ponendo in essere solo opposizioni tardive; ha posto azioni defatigatorie con il tentativo voluto di e preordinato di creare attraverso l’utilizzo di norme di legge uno scopo illegittimo che è quello di appropriarsi indebitamente della proprietà da me acquistata giusto decreto del giudice delle esecuzioni 122/01, come pure crearmi situazioni di profondo disagio sia psicologico che economico.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*