
STALKING, LE PROVE DA PORTARE IN TRIBUNALE, QUALI SONO E COME RACCOGLIERLE
Il reato di atti persecutori (stalking) disciplinato dall’art. 612-bis del Codice Penale viene definito ‘a forma libera’. Cosa significa? Significa che, in linea generale, la condotta illecita può essere qualsiasi tipo di azione: ciò che importa sono gli effetti causati dalla condotta dell’autore del reato nella vittima. In particolare, il comportamento dello stalker è reiterato, minaccioso o molesto e procura nella vittima uno di questi 3 effetti: perdurante e grave stato di ansia o paura, fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio caro, alterazione delle abitudini di vita della vittima. Come dimostrare che la vittima ha subito e subisca uno di questi tre effetti? Per lo stalking, le prove da portare in tribunale vanno raccolte come per ogni altro reato.
Le prove dello stalking subito non devono essere consegnate alle Forze dell’Ordine o alla Procura della Repubblica all’atto della presentazione della querela. Vanno presentate in tribunale, al momento di un eventuale giudizio. In un processo penale, le prove prodotte possono essere diverse. Le descriviamo in questo focus, non senza aver prima sottolineato un aspetto importante. In caso di stalking, le dichiarazioni della vittima possono essere utilizzate come testimonianza e rappresentare un elemento di prova valido, mentre per l’imputato non è così.
E’ importante agire con intelligenza: prima di presentare querela, conviene raccogliere tutte le prove necessarie allo scopo di predisporre al meglio la difesa in sede di processo penale anche per l’eventuale richiesta di risarcimento del danno.
Vediamo quali sono tutte le possibili prove di stalking da presentare in tribunale, inclusa quella inserita di recente dalla Cassazione.
In questo articolo:
STALKING, LE PROVE DA PORTARE IN TRIBUNALE: DICHIARAZIONI DELLA VITTIMA
Le dichiarazioni della vittima (quando risultano credibili, non contraddette o smentite da altri elementi emersi durante il processo) costituiscono la principale fonte di prova dello stalking (come stabilito dalle sentenze n. 20531/2014 e n. 46510/2014 della Cassazione).
Nel corso delle indagini e del processo penale, la vittima verrà ascoltata: in questa sede, potrà attestare lo stato d’ansia e timore o il cambiamento delle abitudini di vita scaturiti dallo stalking subito.
In linea generale, le dichiarazioni della vittima non necessitano di prova clinica del disagio in sé. E’ anche vero, però, che le condizioni di estremo disagio psicologico in cui versano le vittime di stalking incidono sul loro comportamento, credibilità ed esposizione delle dichiarazioni. Pertanto, il difensore della parte offesa valuta sempre il supporto di una consulenza medica specialistica.
CERTIFICATI MEDICI
I certificati medici servono a produrre la prova clinica del disagio/turbamento psicologico della vittima. I disturbi comportamentali della persona offesa possono essere clinicamente accertabili da uno specialista esperto così come dal certificato del medico di famiglia o di una struttura sanitaria pubblica che possono rafforzare il quadro probatorio. La documentazione clinica deve essere avvalorata da sintomi del turbamento della vittima.
DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI COME PROVE DELLO STALKING E DOCUMENTAZIONI
Il quadro probatorio viene ulteriormente rafforzato dalle dichiarazioni dei testimoni chiamati a deporre durante il processo penale.
I testimoni possono essere conoscenti, amici o parenti. Possono dichiarare, ad esempio di aver visto lo stalker presentarsi sotto casa della vittima o testimoniare che la vittima ha chiesto loro di essere accompagnata la sera o di cercare aiuto. La prova testimoniale è importante anche per attestare il cambiamento delle abitudini di vita della vittima di stalking.
Chi subisce stalking ed è costretto a cambiare, ad esempio, residenza, numero telefonico oppure a trasferirsi in albergo per qualche giorno, può portare la documentazione che comprovi, rispettivamente, il cambio di residenza, il nuovo contratto telefonico, la fattura rilasciata dall’hotel.
REGISTRAZIONI VIDEO E AUDIO EFFETTUATE CON LO SMARTPHONE
Con la recente sentenza n. 41020/2021, la Cassazione ha aggiunto all’elenco delle prove dello stalking da portare in tribunale anche le registrazioni video e audio effettuate con il telefono.
La vittima ha il diritto di usare lo smartphone per raccogliere prove: file audio e video hanno valore legale in tribunale. Il molestatore può essere ripreso dalla vittima la quale potrà, in seguito, depositare i file video in sede processuale. Può anche registrare le telefonate o altre discussioni ad insaputa dello stalker.
La Cassazione ha chiarito che l’utilizzo di video o registrazioni audio non violano affatto le norme sulla privacy e non rientrano nella disciplina sulle intercettazioni della polizia giudiziaria.
SCREENSHOT E MESSAGGI AUDIO: POSSONO COSTITUIRE UNA PROVA DI STALKING?
Al pari di riprese video e registrazioni audio, anche gli screenshot di sms e chat possono costituire prove senza la necessità di acquisire il cellulare agli atti del processo.
I messaggi audio possono essere trascritti mediante documentazione redatta da specialisti prima di essere depositati agli atti del processo.
TABULATI TELEFONICI
I tabulati telefonici possono risultare preziose fonti di prova dello stalking.
Si possono richiedere al proprio operatore telefonico: la richiesta, solitamente viene inoltrata dal legale della vittima allegando copia della querela, del tesserino d’iscrizione all’Ordine degli avvocati e del mandato difensivo.
Bisognerà specificare il lasso di tempo entro cui si chiede di conoscere le chiamate telefoniche in entrata (il massimo temporale di un tabulato telefonico è di 3 mesi). In più, l’avvocato dovrà allegare una dichiarazione di non utilizzo dei dati richiesti a scopo illecito.
Oltre all’avvocato, anche il pm può richiedere i tabulati telefonici in sede di indagini preliminari.
In caso di numero anonimo di provenienza delle chiamate in entrata, è possibile richiedere al gestore telefonico di sopprimere l’anonimato ai sensi dell’art. 127 del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003).
Ricordiamo che i tabulati telefonici depositati insieme alla querela permettono di velocizzare i tempi e di ottenere una chiusura delle indagini preliminari più rapida.
SERVONO PROVE PER OTTENERE LA CONDANNA DELLO STALKER
In sostanza, seppure la dichiarazione della vittima costituisca di per sé la principale fonte di prova dello stalking, è necessario fornire prove di pedinamenti, sms, chiamate, mail insistenti, visite indesiderate (casa, luogo di lavoro) mediante testimonianze dirette, videoregistrazioni, audioregistrazioni, tabulati telefonici, screenshot, messaggi audio, e-mail.
Detta in parole semplici, lo stalking esiste soltanto se la vittima dimostra almeno uno degli effetti tipici dello stalking (ansia, timore, alterazione delle abitudini di vita). In mancanza di prove, gli atti persecutori dello stalker non seguiti dai suddetti effetti possono ridursi ai reati di minaccia o molestia, non di stalking.
La giustizia richiede evidenze comprovate soprattutto per attestare la volontà a fare del male dello stalker.
STALKING: LE PROVE DA PORTARE IN TRIBUNALE CON L’APP MYTUTELA
L’app MyTutela, che ha ottenuto il riconoscimento europeo, è stata pensata per raccogliere in tempo reale le prove di stalking, molestie, bullismo a tutela delle vittime. Certifica le chat e gli screenshot, raccoglie immediatamente i dati degli stalker rendendoli validi, fruibili come prove in tribunale.
Dati, conversazioni e messaggi importati finiscono automaticamente custoditi in modalità forense e criptati in modo tale da proteggerli se lo smartphone viene smarrito o danneggiato.
Spesso, per le vittime è difficile recuperare i messaggi del persecutore o dell’uomo violento ed a ordinarli cronologicamente per dimostrare l’escalation di violenza e minaccia da portare in aula come prova.
L’app MyTutela fa proprio questo: cataloga in modo ordinato, intelligente ed automatico mail, messaggi vocali, messaggi di testo minacciosi ed ingiuriosi e li trasforma in prove. Raccoglie e memorizza i dati su Cloud archiviandoli per anni, permette di ricostruire storie di violenza.
Fa anche di più: è capace di riconoscere quando i messaggi, per un particolare linguaggio usato, possono rappresentare spie di un pericolo imminente.
1 Commento
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il mio caso è analogo. Un avvocato mi cita dal 2015 con citazioni di merito in base ad una usucapione inesistente. Le azioni sono pretestuose ed inutili.
I tribunali di Catania e Ragusa hanno dato torto ad oggi all avvocato c.d. usucapente. Ho segnalato il fatto alla procura che non ha riconosciuto nessuna usucapione, eppure i tribunali hanno condannato l avv presunto usucapente anche per lite temeraria.