STALKING NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK

STALKING NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK
2 Febbraio 2019 Francesco Ciano

STALKING NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK:

SENTENZE E NOVITÀ IN ARRIVO

 

La delicata questione dello stalking nell’era dei social network è stata affrontata dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni, a partire dall’anno 2010.

Il reato di stalking è stato introdotto nel Codice Penale italiano all’art. 612 bis (rubricato come ‘atti persecutori’) con l’art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 per distinguerlo nettamente dal reato di molestie e far fronte al crescente fenomeno della violenza di genere e del femminicidio.

Con sentenza 30 agosto 2010 n. 32404, la Cassazione Sezione VI Penale ha riconosciuto espressamente i social network come potenziale strumento per il reato di stalking.

I social network fanno, ormai, parte integrante della nostra vita quotidiana. Se, da una parte, hanno rivoluzionato la comunicazione ed interazione delle persone, dall’altra, sono terreno fertile per numerosi atti illeciti: diffamazione, furti di identità, molestie e stalking.

Coinvolgono sempre più la nostra sfera privata e rappresentano uno strumento insidioso ed invasivo per gli stalker. In ogni caso, lo stalking è un reato che non deve assolutamente essere sottovalutato nella sua gravità.

Vediamo quali sono le sentenze più significative pronunciate dalla Corte di Cassazione e quali sono le novità in arrivo anche per quel che riguarda l’inquietante fenomeno del Sexting e Revenge porn.

 

STALKING NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK: SENTENZA 23 MAGGIO 2016 N. 21407

Con sentenza 23 maggio 2016 n. 21407 la Sezione Quinta della Corte di Cassazione si è occupata, una volta di più, dell’insidia dei social network, con particolare attenzione al reato di stalking.

Gli Ermellini hanno precisato che il reato di atti persecutori si distingue dalle molestie e intimidazioni per la reiterazione del comportamento. Non è necessaria la serialità delle condotte, bastano anche due episodi per configurare il reato di stalking con caratteristiche di dolo e conseguente danno per la vittima. Danno che consiste nell’alterazione delle sue abitudini di vita, in un perdurante e grave stato di ansia o paura, oppure in un evento di pericolo con la fondata paura per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione affettiva.

In riferimento ai social network, i giudici della Suprema Corte di Cassazione (basandosi su una precedente pronuncia) hanno confermato che integra il reato di stalking “il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, SMS e messaggi di posta elettronica anche attraverso i social network (come Facebook) nonché la divulgazione, attraverso gli stessi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la vittima, procurandole uno stato d’animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni subite”.

 

LA PUBBLICAZIONE DI POST E VIDEO SU FACEBOOK È STALKING

Con sentenza n. 57764 del 28 dicembre 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in riferimento allo stalking su Facebook, messaggi e filmati postati sui social network possono integrare il reato di atti persecutori.

Secondo i giudici il danno conseguente alla condotta è non tanto costringere la vittima a subire offese o minacce online quanto diffondere tra gli utenti della rete dati (veri o falsi) estremamente pregiudizievoli, fonte di inquietudine per la vittima stessa.

Per configurare il reato di stalking, è fondamentale il turbamento emotivo della vittima conseguente alle persecuzioni da lei subite (ansia, paura, fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto, alterazione delle proprie abitudini di vita).

Riguardo alla durata temporale del reato, la reiterazione delle condotte persecutorie può consistere in due soli episodi di minaccia o molestia.

Lo stalker che usa come veicolo di approccio con la vittima i social network, innesca un’ossessiva ricerca di un contatto personale o telefonico, chiamate vocali o messaggi dal contenuto osceno, insulti e minacce, invio di sms, mail.

Senza contare – aggiungiamo noi – la parola magica: la geolocalizzazione. Sì, perché tramite i servizi di localizzazione offerti dai social network, se la vittima posta le proprie attività alla luce del sole, rischia di farsi rintracciare dallo stalker e di ridursi senza volerlo ad oggetto di controllo.

 

STALKING NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK: MESSAGGI SU WHATSAPP E MINACCE TELEFONICHE

Con sentenza 2 gennaio 2019 n.61 la Cassazione penale sezione V ha stabilito che sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed un paio di minacce telefoniche per configurare il reato di stalking. Questi messaggi e minacce devono essere tali da spingere la vittima a cambiare abitudini di vita destabilizzando il suo equilibrio psichico.

Non è necessario l’incontro fisico tra stalker e vittima: non è la quantità di telefonate o messaggi minatori a configurare il reato di stalking ma l’intensità, il tono, il contenuto di queste comunicazioni. Devono provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura, un fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto tanto da spingerla a cambiare stile di vita.

Le minacce e le intrusioni nella sfera intima della vittima devono essere gravi, al di là del limitato arco temporale, tanto da assumere rilevanza penale non come semplici molestie ma come atti persecutori, stalking vero e proprio (ex art. 162-bis c.p.).

I giudici hanno voluto ribadire che, per configurare il reato di stalking, non è necessario né un ampio arco temporale né un numero elevato di telefonate o messaggi minacciosi.

Questa sentenza è un’importante conferma in ambito penale considerando che lo stalking rientra nella categoria dei reati ‘abituali’ caratterizzato da condotte reiterate, ripetute nel tempo.

 

ENTRARE NEL PROFILO FACEBOOK DEL PARTNER È REATO: LO STABILISCE LA CASSAZIONE

Il partner che accede nel profilo Facebook dell’altro (anche se quest’ultimo gli ha comunicato, in precedenza, nome utente e password) rischia una condanna per accesso abusivo a sistema informatico. Lo stabilisce la sezione penale della Corte di Cassazione in due sentenze pronunciate il 22 gennaio 2019 (n. 2905 e n. 2942).

Nel primo caso, è stato condannato un uomo che ha utilizzato nome utente e password del profilo FB della moglie. L’imputato si è difeso dicendo che era stata la moglie a comunicargli i dati ma, per legge, conoscere i dati non esclude il carattere abusivo degli accessi: il reato di cui all’art. 615-ter c.p. resta perché risulta in contrasto con la volontà della persona offesa nell’ambito di conversazioni riservate.

Nel secondo caso, un uomo è entrato abusivamente nel profilo Facebook e nell’email della sua ex, si è spacciato per lei (scrivendo frasi ingiuriose all’allora fidanzato) ed ha anche cambiato la password provocando danni alla donna. Oltre all’accesso abusivo, in tal caso, si aggiunge anche il reato di sostituzione di persona. Le indagini tecniche hanno dimostrato che gli accessi abusivi sono stati effettuati da indirizzi IP riconducibili all’utenza telefonica intestata all’imputato.

Questi due casi di ‘accesso abusivo’ nel profilo Facebook del partner (soprattutto il secondo) sono associabili ad una sorta di ‘pedinamento’ social, ad uno stalking virtuale.

 

STALKING NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK: QUANDO LO STALKER È UN PERFETTO SCONOSCIUTO

Un perfetto sconosciuto ha iniziato a perseguitare una studentessa appena 19enne su Facebook e Instagram. Le ha fatto credere di avere tanti di quei soldi da poter “comprare una persona, ammazzarla e farla a pezzi”. In realtà, questo stalker virtuale è un 27enne disoccupato di Quarrata (Pistoia) che, per imporre rapporti sessuali alla ragazza, l’ha perfino minacciata di morte se si fosse rifiutata.

La terrorizzava inviando, oltre alle minacce, foto di armi e mazzette di denaro e le faceva capire che la spiava, la pedinava. La ragazza non ha mai voluto incontrare l’uomo e, ad un certo punto, l’ha denunciato.

È successo di recente, a Prato. È stata la squadra mobile a risalire al 27enne a cui è stato notificato il divieto di avvicinamento (anche sui social) con l’accusa di stalking.

Ha alle spalle altre due denunce per stalking ed è indagato anche per maltrattamenti nei confronti dei genitori. Se tentasse di riprovarci, la misura cautelare si trasformerebbe in carcere.

Quanti casi simili esistono online?

Raccomandiamo a donne e ragazze vittime di questo genere di stalking di denunciare subito alle forze dell’ordine senza starci troppo a pensare.

 

REVENGE PORN E SEXTING: IN ARRIVO UNA PROPOSTA DI LEGGE PER INTRODURRE IL REATO

La notizia è recentissima ed è stata pubblicata il 28 gennaio dal sito Wired.

Immagini intime e filmati rubati di ragazze e donne ignare, diffusi sui social network con nomi reali, numeri di telefono. Foto erotiche, filmati e informazioni personali di ex su cui vendicarsi (Revenge Porn) o condivisioni che celano ricatti, puro sadismo.

Nelle chat di alcuni canali Telegram circola di tutto: dalla detenzione di materiale pedopornografico al bullismo, dallo stalking alla diffamazione. Abusi che la Polizia postale definisce ‘stupri virtuali’.

È necessario introdurre nel codice penale il reato anche in Italia dove ancora non esiste una legge per questo tipo di abusi. Paesi come Australia, Germania, Canada e Regno Unito hanno già adottato misure per contrastare il fenomeno del Sexting e Revenge Porn, una vera piaga che inonda i social network.

Dopo aver raccolto 100mila firme sulla piattaforma di petizioni online Change.org, il 25 gennaio a Montecitorio le delegazioni delle associazioni Insieme in rete, dell’attivista Silvia Semenzin, di Sentinelli e Bossy hanno incontrato l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, avvocati e psicologi allo scopo di preparare e stendere una proposta di legge da presentare al Parlamento.

Un gruppo di esperti sta lavorando su una bozza di legge inquadrando il reato come ‘condivisione non consensuale di materiale erotico’.

Gli obiettivi sono diversi:

  • punire i responsabili;
  • tutelare la reputazione digitale delle vittime;
  • rimuovere rapidamente i contenuti online;
  • evitare tragedie come i suicidi di ragazze coinvolte.

Come dimenticare la triste vicenda di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che si è suicidata dopo la diffusione di un suo video sul web?

Le piattaforme ed i social network devono essere responsabili del monitoraggio dei contenuti scambiati, proprio come succede in Germania.

Una prima bozza della proposta di legge verrà esaminata dal gruppo di lavoro a fine febbraio.

Ci rivolgiamo alle vittime che hanno paura di denunciare:

sappiate che, per ricevere aiuto, è necessario denunciare lo stalker, segnalare.

L’informazione resta la prima, importante, forma di tutela.

Sempre.

 

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