STALKING OCCUPAZIONALE E MOBBING: IL SOTTILE CONFINE, COME DIFENDERSI

STALKING OCCUPAZIONALE E MOBBING: IL SOTTILE CONFINE, COME DIFENDERSI
18 Novembre 2018 Francesco Ciano

STALKING OCCUPAZIONALE E MOBBING: IL SOTTILE CONFINE, COME DIFENDERSI

Finora, abbiamo affrontato tipologie di stalking diverse da quello più comune come lo stalking condominiale, giudiziario, il cyberstalking: stavolta, parliamo di stalking occupazionale e del sottile confine che lo separa dal mobbing.

Approfondiamo un tema difficile, molto presente nella nostra società, cercando di confrontare le caratteristiche che lo contraddistinguono dal mobbing vero e proprio.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Nazionale Stalking, il 15% degli atti persecutori ha luogo negli ambienti di lavoro (sia nelle grandi aziende che nelle piccole/medie imprese). Nel 75% dei casi lo stalker è un uomo, nel 25% una donna seppure, negli ultimi tempi, stiano aumentando le segnalazioni di casi di persecuzione contro uomini.

Cosa stabilisce la legge?

Come difendersi?

 

Stalking occupazionale: cos’è e come si manifesta

 Lo stalking occupazionale o lavorativo è l’atto persecutorio compiuto dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico nei confronti del lavoratore. In ambito lavorativo questo genere di stalker arriva anche ad alterare le abitudini di vita quotidiane della vittima a seguito di una situazione conflittuale, atto persecutorio o mobbing. Lo stalking occupazionale rappresenta una strategia persecutoria che coinvolge anche la vita privata della vittima e che subentra quando, attraverso il mobbing, il persecutore non ha ottenuto i risultati sperati (dimissioni o altro).

Lo stalker occupazionale cosa è capace di fare?

Compie atti di violenza psicologica come inviare lettere disciplinari, di ammonimento o minatorie nelle ore più strane, quando non è in servizio, anche di domenica tramite WhatsApp per provocare nella vittima uno stato di ansia, timore, per invadere la privacy familiare, la sua vita privata. Tutte molestie che rientrano nel Cyberstalking. Soprattutto a riguardo delle lettere minatorie, lo stalker può spingere la vittima ad allontanarsi dal posto di lavoro, ad assentarsi per sfuggire allo stress o alle ritorsioni.

Il persecutore sa fare anche di più: denigrare la sua vittima agli occhi degli altri, umiliarlo diffondendo anche notizie false pur di annientare la sua reputazione.

Lo segue, lo controlla fino all’esasperazione, gli nega permessi o ferie, lo demansiona, fa di tutto per spingere i colleghi a deriderlo, a sminuirlo in ambito lavorativo.

 

Le sottili differenze tra mobbing e stalking occupazionale

 Chiariamo meglio le differenze che intercorrono tra stalking occupazionale e mobbing.

Innanzitutto, il luogo: nel mobbing il persecutore agisce all’interno dell’ambiente di lavoro mentre, in caso di stalking occupazionale, la condotta persecutoria invade anche la sfera privata della vittima.

A differenza del mobbing, lo stalking è un reato riconosciuto dal D.L. n. 11/2009 convertito in legge n. 38/2009: ha introdotto l’art.612 bis c.p. che ha definito il reato di atti persecutori.

Non esiste reato di mobbing: la vittima in sede penale potrà dimostrare eventuali molestie sessuali, violenza privata, ingiuria o diffamazione associate al mobbing subito fornendo prove anche dei danni subiti (referti medici, ordini illegittimi imposti verbalmente e riportati per iscritto, spese mediche sostenute, mancati guadagni, ecc.) e avvalendosi di testimoni.

Il mobbing continua ad essere un fenomeno allarmante che può provocare nella vittima problemi psichici, disturbi psicosomatici, depressione e, nei casi più gravi, perfino il suicidio. Eppure non è considerato reato penale.

Nello stalking occupazionale l’attività persecutoria invade la vita privata della vittima seppure la motivazione provenga dall’ambiente di lavoro.

 

Più la vittima non reagisce, più lo stalker si rafforza

 Che si tratti di stalking classico o stalking occupazionale i comportamenti persecutori vengono compiuti attraverso minacce, molestie, atti lesivi ripetuti oppure occasionali, che provocano disagio psichico, fisico, ansia e timore nella vittima.

Non difendersi e non reagire a questi atti persecutori darà sempre più forza allo stalker tanto che potrebbe anche autoconvincersi di trovarsi nel giusto e che i suoi atti siano addirittura legittimi.

Più tempo passa, più la situazione degenera e peggiora: il persecutore potrebbe moltiplicare i suoi atti. Reagendo la vittima può riportare lo stalker alla realtà.

Vicende di questo tipo possono durare qualche settimana, mesi, anni: tutto dipenderà dalla volontà della vittima di reagire e difendersi.

 

Stalking occupazionale: cosa stabilisce la legge

 Lo stalking occupazionale viene punito a querela della persona offesa (esposto al questore o denuncia all’autorità di pubblica sicurezza entro sei mesi dall’ultima condotta persecutoria subita) alla stregua dello stalking, il reato previsto dall’art. 612 bis del c.p. con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Questa è la pena prevista per chiunque, attraverso condotte reiterate, minaccia o molestia, “abbia cagionato nella vittima un perdurante timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva alla vittima” al punto tale da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sotto il profilo civile, il Giudice applica gli stessi mezzi di protezione previsti per le vittime di mobbing o molestie sessuali.

È richiamabile l’art. 2043 del c.c. che sancisce: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Rispetto allo stalking vero e proprio, quello occupazionale rappresenta una violazione degli obblighi del datore di lavoro previsti nell’art. 2087 del c.c. che tutela l’integrità fisica e morale del lavoratore.

Il datore di lavoro a conoscenza delle condotte persecutorie da parte di superiori gerarchici nei confronti del lavoratore che non si attiva per farle cessare viene ritenuto responsabile in solido con lo stalker di tutti i danni provocati alla vittima (morali, biologici, patrimoniali, esistenziali).

Per provare lo stalking si consiglia di conservare documenti (lettere, e-mai, sms, biglietti, telefonate registrate, ecc.) che, soprattutto nei momenti di disperazione, possono essere cancellati o distrutti.

Subentra la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro e dello stress da lavoro (inserito nel DVR) con conseguente violazione del diritto alla salubrità del posto di lavoro. Il datore di lavoro sarà obbligato al risarcimento dei danni.

Qualsiasi provvedimento, atto o patto stipulato durante il periodo di stalking occupazionale sarà dichiarato nullo (art. 26 del d. Lgd 198/2006).

 

Francesco Ciano

 

 

 

 

 

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