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VIOLENZA SESSUALE: DALL’ETÀ DEL CONSENSO ALL’INASPRIMENTO DELLE PENE
Cosa s’intende per violenza sessuale? Secondo il Codice Penale, è qualsiasi attività sessuale con una persona che non voglia o che sia impossibilitata a consentire l’atto sessuale per diversi motivi e condizioni (come l’assunzione di alcol o droga).
Tale reato include svariati comportamenti: stupro, esibizionismo/voyeurismo, abuso sessuale di un minore, molestia sessuale, incesto, ogni tipo di contatto sessuale indesiderato, non voluto. L’abuso va ben oltre il dolore fisico, la penetrazione imposta con la forza alla vittima: include anche l’uso di parole dispregiative, umiliazione, rifiuto di usare il preservativo, contagio deliberato con malattie infettive.
Il mancato consenso della vittima gioca un ruolo determinante sul reato di violenza sessuale perché indica l’intenzione stessa del criminale di calpestare la volontà della vittima, di ridurla ad oggetto. E’ un atto di potere e non sempre il reo usa la forza fisica o le minacce contro la vittima. Si può commettere violenza anche in modo subdolo, manipolativo, psicologico.
La domanda numero uno di questo focus è: quando non c’è consenso da parte della vittima? Cosa stabilisce la legge? Scoprilo.
Violenza sessuale: definizione del reato nel Codice Penale
Il reato di violenza sessuale rientra nella categoria dei delitti contro la libertà sessuale (nonché individuale) ed è disciplinato dall’art. 609 bis e successivi del Codice Penale. L’art. 609 bis stabilisce che commette il reato “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.
Lo stupro può avvenire per costrizione (minaccia, uso di armi, alcol, sostanze stupefacenti, esercizio di forza fisica, abuso di autorità) o induzione (per inganno o abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima).
La sentenza n. 12250 – 20 marzo 2019 della Corte di Cassazione, sezione terza penale, ha sottolineato che costituisce reato di violenza sessuale anche l’atto concretatosi in un bacio (alla luce della morbosità della condotta tenuta dal reo nei confronti della vittima) purché lo si possa ritenere sintomatico di una compromissione della libera determinazione sessuale della parte lesa. La tenuità del fatto non è applicabile al reato di stupro attenuato dalla minore gravità del fatto. Il bacio sulla bocca ‘rubato’ è violenza sessuale.
L’età del consenso
Compiere atti sessuali con minori di 14 anni è sempre reato anche se sono consenzienti: in tal caso, non si parla di violenza sessuale ma di un reato diverso, ‘atti sessuali con minore’.
Da 14 anni in poi, un soggetto può decidere di avere rapporti sessuali con chi vuole. Non da 18 anni (la maggiore età) come molti pensano, ma dall’età di 14 anni. L’età aumenta a 16 anni se il rapporto è consumato con un ascendente, un genitore anche adottivo, chiunque abbia un rapporto di convivenza, istruzione, vigilanza o custodia con il minore.
Da 14 anni in su il minore viene violentato solo se subisce un atto sessuale, senza il suo consenso.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne di anni 13, se la differenza di età tra i due soggetti non supera i 3 anni.
Inferiorità psichica o fisica della vittima: sentenza n. 727/2019 della Cassazione
In genere, può esserci costrizione anche quando in apparenza c’è il consenso della vittima (viziata, però, da una condizione di inferiorità mentale e fisica). In sostanza, la violenza può essere fisica ma anche morale, quando ad esempio si abusa di una persona che soffre di disturbi mentali, è depressa, pressata psicologicamente o teme lesioni, minacciata oppure ubriaca o sotto effetto di stupefacenti. Se la vittima beve insieme al reo lo fa confidando nella buona condotta di questo.
La violenza scatta anche se il rapporto inizia in modo consensuale ma, poi, la vittima chiede di smettere mentre il violentatore continua con la forza.
In più, la Cassazione (con la sentenza n. 727 del 09.01.2019) ha stabilito che si può parlare di violenza sessuale anche quando una persona, pur di attirare a sé la vittima, finge di essere chi non è falsando la sua identità. Un esempio è dato da un profilo social falso, un soggetto che si finge un fotografo famoso o un grande imprenditore solo per ottenere i favori sessuali della vittima. In una parola, inganno.
Pertanto, la Cassazione specifica che: “Il delitto di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica è integrato da una condotta posta in essere con la piena consapevolezza, da un lato, della condizione di inferiorità della vittima e, dall’altro, del fatto che l’azione sia conseguente a induzione e abuso. In tale contesto, l’eventuale richiesta proveniente dalla persona offesa di far uso del profilattico non potrà valere di per sé quale consenso putativo al rapporto carnale, ben potendo rappresentare soltanto il tentativo di elidere o ridurre le conseguenze negative dell’atto non voluto”.
Le condotte associate al reato di violenza sessuale
Per meglio chiarire quali sono le varie condotte legate al reato di violenza sessuale, è importante sottolineare che non si intende solo il rapporto sessuale in sé ma qualsiasi contatto con lezone erogene di una donna (glutei, seno, cosce, collo, orecchie, bocca, organo sessuale). Ciò che conta è l’intrusione nella sfera privata della donna indipendentemente dal soddisfacimento fisico dell’aggressore.
Si configura come reato di violenza privata anche costringere la vittima a vedere mentre il reo si masturba oppure posizionarsi sul corpo della vittima simulando l’atto sessuale e impedendole qualsiasi reazione.
L’ex che non si rassegna alla fine di una relazione, che stalkerizza e minaccia per costringere una donna ad avere rapporti è violenza sessuale al pari della costrizione al rapporto sotto ricatto di pubblicare foto intime compromettenti. Far credere alla vittima di poter ottenere un posto di lavoro spogliandosi sul web commette tentata violenza sessuale. E’ violenza obbligare la vittima a masturbarsi o a toccare i genitali del soggetto attivo.
Violentare una donna in stato di gravidanza costituisce una circostanza aggravante.
I più recenti dati ISTAT
Riportiamo i dati ISTAT più recenti (2014) riferiti all’analisi più completa effettuata finora sul fenomeno della violenza sessuale in Italia:
- Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788mila donne) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale di cui 5 milioni 353mila negli ultimi 5 anni;
- Il 20,2% (4 milioni 353mila) ha subito violenza fisica;
- Il 21% (4 milioni 520mila) violenza sessuale, in gran parte (62,7%) ad opera del partner o ex partner;
- Il 5,4% (1 milione 157mila) interessa le forme più gravi di violenza sessuale come stupro (652mila) o tentato stupro (746mila).
Da uno studio più recente (riferito al 2015-2016), l’ISTAT riporta un paio di dati altrettanto preoccupanti:
- 8 milioni 815mila donne (14-65enni) hanno subito, nel corso della vita, forme di molestia sessuale;
- il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini estranei o conoscenti.
Codice Rosso: inasprimento delle pene
Con il primo via libera della Camera al ddl Codice Rosso e al pacchetto di norme contro la violenza su donne e bambini, si punta a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, in particolare violenza sessuale e domestica.
Le indagini saranno più veloci, avranno una corsia preferenziale, la priorità assoluta. La vittima sarà sentita entro 3 giorni al fine di velocizzare l’applicazione di eventuali misure cautelari nei confronti dell’indagato.
Il tempo utile per denunciare (a querela di parte) una violenza passa da 6 a 12 mesi dalla data del reato.
Si procede d’ufficio in determinati casi ovvero se:
- la vittima non ha compiuto i 14 anni;
- il fatto è commesso da un genitore (anche adottivo), convivente, tutore, insegnante, ecc. del minore;
- la violenza sessuale è associata ad un altro delitto;
- il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di Pubblico Servizio nell’esercizio delle sue funzioni.
Le pene sono state inasprite: da 5-10 anni si passa a 6-12 anni di reclusione, mentre per la violenza sessuale di gruppo si passa da 6-12 anni a 8-14 anni di carcere.
Nei casi gravi, le pene aumentano di un terzo (minori di 18 anni, reato compiuto da genitori o parenti stretti).
La violenza è aggravata se la vittima ha un’età inferiore ai 14 anni a cui è stato promesso o dato denaro o altro. La pena raddoppia se la violenza è stata compiuta su un minore di età inferiore ai 10 anni. Si rischia fino a 24 anni di carcere per violenze su minori.
Ricordiamo che le accuse della vittima sono sufficienti per la condanna: la parola della vittima vale molto di più dell’imputato, se questa non è contraddetta da elementi esterni.
Francesco Ciano
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[…] delle associazioni che tutelano le vittime di violenza di genere) ha stabilito che può sussistere violenza sessuale in assenza di contatto fisico, “oltre il fatto carnale“, anche se l’autore e la […]
[…] delle associazioni che tutelano le vittime di violenza di genere) ha stabilito che può sussistere violenza sessuale in assenza di contatto fisico, “oltre il fatto carnale“, anche se l’autore e la […]