29-10 VIOLENZA SESSUALE SULLA MOGLIE

29-10 VIOLENZA SESSUALE SULLA MOGLIE
29 Ottobre 2021 Francesco Ciano

VIOLENZA SESSUALE SULLA MOGLIE: QUANDO È REATO? SENTENZE IN EVIDENZA

Il 26 ottobre scorso, un uomo residente a Badolato (Catanzaro) è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale sulla moglie. Vittima di maltrattamenti fisici, verbali e psicologici dall’inizio del rapporto coniugale, la donna ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo dopo essere stata abusata sessualmente. Doveva sottostare ai suoi ‘ordini’, è stata umiliata, picchiata e se ha deciso di denunciarlo è stato soprattutto per gli atti sessuali subiti contro la sua volontà. Dopo la denuncia, è stato attivato il Codice Rosso (Legge n. 60/2019): i Carabinieri hanno prontamente informato la Procura di Catanzaro che ha richiesto ed ottenuto dal gip l’emissione di una misura cautelare in carcere a carico dell’uomo violento.

A Perugia un noto ginecologo sadico e manipolatore è finito a processo per almeno 7 anni di violenze e maltrattamenti ai danni della moglie: botte insulti, umiliazioni, rapporti imposti senza il consenso della donna che ha deciso di denunciarlo quando l’energumeno l’ha violentata incinta all’ottavo mese di gravidanza.

La violenza sulla moglie non è un reato commesso raramente in Italia come nel mondo.

Nel rapporto tra coniugi, non è molto chiara la distinzione tra ciò che è lecito e ciò che diventa aggressivo, invasivo, brutale e quindi illecito. Si legge spesso che un marito che costringe la propria moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà è punibile per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis del Codice penale). Il reato è configurabile solo in riferimento a rapporti sessuali completi, allo stupro vero e proprio, oppure a tutto ciò che lede la libertà sessuale e l’autodeterminazione della moglie? Il bacio rientra nelle condotte illecite se manca il consenso di chi lo riceve?

 

VIOLENZA SESSUALE SULLA MOGLIE: I RAPPORTI TRA MARITO E MOGLIE NON SONO DOVUTI

Tra i diritti e i doveri reciproci dei coniugi previsti dall’art. 143 del Codice Civile non vengono menzionati i rapporti sessuali, seppure alcuni commentatori facciano rientrare questi ultimi nell’obbligo generico di assistenza morale e materiale. La legge non specifica neanche la frequenza dei rapporti: sono le coppie a decidere liberamente certi aspetti della propria intimità.

Colmando queste lacune, la giurisprudenza ha ritenuto che il rifiuto ad avere rapporti sessuali tra coniugi è illecito solo quando non è motivato e si protrae nel tempo fino a diventare sistematico. In questo caso, è possibile giustificare la separazione coniugale con addebito nei confronti del coniuge che ha rifiutato fisicamente l’altro compromettendo il legame di comunione affettiva tipica della coppia.

D’altra parte, non si può costringere con la forza il coniuge ad avere un rapporto sessuale. La costrizione fisica o psicologica non è mai ammessa, neanche tra coniugi perché lede la libertà di autodeterminazione della vittima. va contro il suo consenso diventando illecita.

La Corte di Cassazione con le sentenze n. 48335 del 20.10.2017 e n. 19611 del 18.05.2021 ha stabilito che, per configurare il reato di violenza sessuale del coniuge basta la paura indotta nella moglie con minacce o altri tipi di intimidazione riguardo agli effetti che il suo rifiuto potrebbe generare. Il marito non ha alcun diritto ad avere rapporti sessuali con la moglie: i rapporti sessuali non possono essere né pretesi né imposti con la forza, senza il consenso della donna. Il consenso deve essere espresso liberamente e non deve esserci un atteggiamento passivo o una mancata resistenza al rapporto a causa del timore di reazioni da parte del marito violento.

 

QUALI CONDOTTE CONFIGURANO IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE SULLA MOGLIE?

Le condotte che configurano il reato di violenza sessuale sulla moglie sono state stabilite dalla recente sentenza della Cassazione n. 37460 del 14.10.2021. Il caso trattato riguarda un marito accusato per aver dato un bacio in bocca alla moglie: l’uomo si è difeso dicendo che il bacio non ha comportato particolari violenze fisiche o verbali.

Secondo la giurisprudenza italiana, anche un bacio sul collo, sulle labbra o sulla guancia può costituire violenza sessuale considerando il contesto in cui si è svolta la vicenda, se il bacio è stato ‘rubato’ fino a ledere la libertà sessuale e autodeterminazione di chi lo riceve. Di conseguenza, per configurare il reato non serve che si verifichi uno stupro, un rapporto sessuale completo: è sufficiente un qualsiasi contatto volontario con una zona erogena del corpo di un’altra persona (ad esempio, toccamento e palpeggiamento dei glutei) che abbia come scopo quello di trarne un piacere sessuale. Questo vale anche e soprattutto nella vita matrimoniale.

La recente sentenza della Cassazione ha stabilito che la violenza sessuale può configurarsi anche solo come imposizione, sopraffazione funzionale limitandosi alla pretesa di un bacio sulla bocca se manca il consenso della vittima. Non occorre che la violenza sia aggressiva o brutale: basta la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della moglie.

Nel caso trattato, il marito è stato condannato in quanto ha imposto il bacio sulla bocca alla moglie stringendole il viso e bloccandola, impedendole di sfuggire alla presa nonostante la resistenza di lei.

 

VIOLENZA SESSUALE SULLA MOGLIE: SENTENZE IN EVIDENZA

  • Sentenza n. 46300 del 26/11/2008, Cassazione penale sez. VI

Non si può escludere il reato di violenza sessuale e la violazione degli obblighi di assistenza familiare invocando convinzioni religiose o il retaggio culturale dell’imputato (di etnia diversa): tale interpretazione è in contrasto con le norme cardine dell’ordinamento giuridico italiano.

  • Sentenza n. 29514 del 19/05/2011, Cassazione penale sez. III

L’imposizione con la forza di un rapporto alla propria moglie è violenza sessuale.

  • Sentenza n. 30364 del 15/07/2011, Cassazione penale sez. III

Per la configurabilità del reato di violenza sessuale, non sono rilevanti i motivi del dissenso della moglie ai rapporti imposti con violenza dal marito.

  • Sentenza n. 16608/2017, Corte di Cassazione, III sez. penale

Riguardo alla prova per l’accusa di violenza sessuale commessa dal marito, può essere sufficiente la sola dichiarazione della donna vittima di violenza: il giudice ne valuterà l’attendibilità anche sulla base di eventuali certificati medici e dichiarazioni di testimoni. I giudici hanno evidenziato che la violenza sessuale avviene alla sola presenza del reo e della vittima senza testimoni.

  • Tribunale di Pescara, 18/06/2019, n.1849

La violenza sessuale è reato a prescindere dalla qualifica del reo e dal rapporto di coniugio con la vittima. Si esclude categoricamente il diritto del marito a soddisfare le proprie pretese sessuali nei confronti della moglie senza il consenso di lei. Ciò vale anche in caso di paura e vessazione e di eventuale dolo, ad esempio quando il marito minaccia la moglie di portarle via i figli se rifiuta di avere rapporti sessuali.

  • Sentenza n. 44956 del 12/07/2019, Cassazione penale sez. III

Il reato di violenza sessuale si configura anche se la moglie accetta rapporti sessuali con il marito in quanto rassegnata a non reagire a causa di minacce e violenze. In tal caso, le violenze fisiche o psicologiche riducono l’autodeterminazione della donna.

  • Sentenza n. 19611/2021 della Corte di Cassazione

Ai fini del reato di violenza sessuale sulla moglie è sufficiente lo stato di soggezione e di intimidazione (paura della reazione violenta dello stupratore) che il reo è in grado di provocare nella vittima. Non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà della vittima: il consenso al rapporto sessuale viziato dalla paura basta ai fini del reato di violenza sessuale. Non è neanche necessario che l’uso della violenza o minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo dell’abuso.

Francesco CIANO

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